Infezione nosocomiale: precisare in appello nuove cautele non è domanda nuova (Cass. 457/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 457 dell’8 gennaio 2026 (R.G.N. 12732/2023) — Presidente Chiara Graziosi, Relatore Giuseppe Cricenti.

Il principio di diritto

Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, ma mera emendatio libelli consentita, l’allegazione di ulteriori profili di colpa riferiti al medesimo evento dannoso, purché la modifica resti all’interno della stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Sostenere che l’infezione si è verificata per l’inosservanza delle condizioni di salubrità dell’ambiente non è domanda diversa da quella che la imputa alla mancanza di cautele attinenti al ricovero: muta la modalità della condotta preventiva, non il fatto storico né il bene richiesto.

Il fatto

Una paziente affetta da fibrosi cistica, ricoverata nel reparto specializzato per tale patologia, decedeva a causa di un’infezione contratta durante il ricovero. La congiunta agiva in giudizio, in proprio e quale erede, nei confronti della struttura ospedaliera e del medico responsabile del reparto; deceduta l’attrice, subentravano gli eredi.

Il Tribunale di Roma, espletata consulenza tecnica, negava il risarcimento; la Corte d’appello di Roma confermava. La Corte territoriale dichiarava inoltre inammissibile un motivo di gravame ritenendolo domanda nuova: in primo grado la colpa sarebbe stata dedotta con riferimento a cautele legate al ricovero (collocazione in stanza doppia, ricovero nel periodo di picco dell’influenza, mancata vaccinazione), mentre in appello si contestava alla struttura la mancata adozione di misure ambientali per prevenire il contagio nosocomiale. Gli eredi ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il primo motivo (violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c.). Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, solo quando la modifica si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella di primo grado; ricorre invece una consentita “emendatio libelli” quando la modifica incide sul petitum al solo fine di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare l’attribuzione del medesimo bene materiale già richiesto (Cass., S.U., n. 19750/2025).

Il fatto assunto come nuovo deve costituire un avvenimento storicamente diverso da quello iniziale. Nel caso di specie la vicenda sostanziale è rimasta immutata: il nesso tra la morte e l’infezione e l’asserita mancata prevenzione di quest’ultima, restando indifferenti le modalità concrete con cui la prevenzione avrebbe dovuto attuarsi. La domanda può essere modificata in un elemento essenziale purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte o allungamento dei tempi processuali (Cass. n. 12310/2015; n. 31078/2019; n. 4322/2019). Specificare, in appello, ulteriori cautele volte a prevenire lo stesso evento non è dunque domanda nuova. Il secondo motivo (art. 1218 c.c.) e il terzo (art. 1228 c.c.) restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Nel contenzioso da infezioni nosocomiali e, più in generale, nella responsabilità della struttura sanitaria, arricchire in appello la contestazione con ulteriori profili di colpa riferiti al medesimo evento (qui, l’infezione) non espone al divieto di domande nuove, a condizione che non mutino la vicenda sostanziale né il bene domandato. La pronuncia offre un criterio operativo per distinguere l’emendatio libelli (ammessa) dalla mutatio libelli (preclusa) e presidia la piena cognizione del giudice d’appello quando la difesa precisa il fatto colposo senza spostarne il fondamento storico.

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