L’obbligo di firma non regge contro il rischio di abuso dei poteri pubblici: va la misura interdittiva (Cass. pen. 1624/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 1624 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 31623/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Paolo Di Geronimo.

Il principio di diritto

“l’assoluta carenza di strumentalità tra la misura cautelare applicata e la tipologia di reati la cui reiterazione si intende evitare, dimostra di per sé l’insussistenza stessa delle esigenze cautelari e, quindi, fa venir meno la legittimità della misura”.

Il fatto

Il Tribunale di Lecce rigettava il riesame proposto contro l’ordinanza con cui il g.i.p. aveva disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti, falso e truffa aggravata (artt. 353, 479 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen., in concorso). La difesa ricorreva in Cassazione con tre motivi: i primi due sull’omesso interrogatorio preventivo, il terzo sulla manifesta illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari, evidenziando che il ricorrente era dipendente di un Comune diverso da quello delle condotte contestate e che, nell’incarico attuale, non aveva occasione di partecipare a commissioni di gara.

La motivazione

La Corte accoglie il terzo motivo, ritenuto assorbente. La valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è manifestamente illogica: la difesa aveva addotto elementi incompatibili con l’attualità e concretezza del pericolo (vicenda unica legata all’aggiudicazione dei lavori per una “Velostazione”, esauritasi nel 2022; ricorrente dipendente di altro Comune). Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di proporzionalità implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva da contrastare: quando il rischio di reiterazione riguarda reati che presuppongono l’abuso della qualifica di pubblico agente, le uniche misure idonee sono quelle che incidono su tali poteri (come la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, misura interdittiva ex art. 289 cod. proc. pen.). L’obbligo di presentazione alla p.g. è intrinsecamente inidoneo, mancando ogni nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e l’esercizio dei poteri pubblici. Giustificare la misura sul solo fatto che è la meno afflittiva non supera la verifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Da qui l’annullamento senza rinvio.

Implicazioni pratiche

Nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione imperniati sull’abuso della qualifica, l’obbligo di firma non è una scelta automaticamente legittima perché “meno afflittiva”: il giudice deve verificare il nesso strumentale tra la misura e lo specifico periculum. Dove il rischio è l’abuso dei poteri pubblici, la misura adeguata è quella interdittiva (sospensione dall’esercizio ex art. 289 cod. proc. pen.), non un mero obbligo di presentazione. L’assenza di quel nesso rivela l’insussistenza stessa delle esigenze cautelari. Esito: annullata senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale sia quella genetica del g.i.p. di Lecce, con perdita di efficacia della misura.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *