Sequestro dello smartphone: basta la motivazione del PM, anche concisa, sulle ragioni del vincolo sui dati (Cass. pen. 1648/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 1648/2026 (camera di consiglio del 9 dicembre 2025, R.G.N. 31049/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Pia Verderosa

Il principio di diritto

In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Fermo rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro probatorio, disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, di un telefono cellulare nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. L’indagato ricorreva per cassazione con tre motivi: difetto di motivazione del provvedimento di convalida sull’individuazione dei dati da acquisire; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l’accesso indiscriminato ai dati, senza selezione né termini; inutilizzabilità dei dati ai quali la polizia giudiziaria aveva avuto accesso in sede di perquisizione, trattandosi di corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. e soggetta all’art. 254 c.p.p.

La motivazione

Tutti i motivi sono infondati. Sul potere integrativo del Tribunale del riesame (artt. 257, 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p.), la Corte ribadisce che il giudice del riesame può integrare la motivazione del P.M. solo entro il perimetro delle esigenze probatorie da questi già indicate, anche in modo generico, e non può colmarne l’inerzia totale né individuare finalità diverse, prerogativa esclusiva del titolare delle indagini. Nel caso concreto il P.M. aveva individuato l’esigenza probatoria — ricostruire la rete di rifornimento e cessione dello stupefacente — richiamando i verbali di perquisizione e sequestro; il Tribunale si è limitato a integrarla nell’ambito già tracciato.

Sul sequestro di dati informatici, il Collegio prende in parte le distanze dall’orientamento che pretende l’indicazione dei “tempi” della selezione dei dati: si tratterebbe di indicazione approssimativa e priva di sanzione, potendo la protrazione dipendere da fattori tecnici; l’indagato è comunque tutelato dalla facoltà di chiedere la restituzione del dispositivo (art. 263 c.p.p.). È sufficiente che il P.M. indichi, in maniera specifica ancorché concisa, le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione e le ragioni della limitazione temporanea. Le chat WhatsApp rientrano nel genus della corrispondenza, coperta dalla doppia riserva di legge e giurisdizione (art. 15 Cost.) e soggetta all’art. 254 c.p.p.: nel caso di specie il sequestro d’urgenza della polizia giudiziaria è stato regolarmente convalidato dal P.M., e — non essendo i dati ancora estratti né utilizzati — non si pone alcun problema di inutilizzabilità.

Implicazioni pratiche

Per chi assiste indagati o difende in fase cautelare: contro il sequestro di uno smartphone conta la motivazione del P.M., che regge se indica — anche in forma concisa — le informazioni cercate, i criteri di selezione e le ragioni del vincolo, agganciandoli al fatto contestato. Il Tribunale del riesame può integrare, ma solo dentro il perimetro segnato dal P.M.: se l’esigenza probatoria manca del tutto, la lacuna non è colmabile. La sentenza ridimensiona la pretesa di un termine predeterminato per la selezione dei dati, ma valorizza lo strumento della richiesta di restituzione ex art. 263 c.p.p. per contenere la durata del vincolo. Confermata la natura di corrispondenza dei messaggi di messaggistica, con le connesse garanzie.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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