Sequestro preventivo: senza interesse concreto alla restituzione il riesame è inammissibile (l’area pubblica non torna al privato) (Cass. pen. 1880/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 1880 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 31100/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Giovanni Giorgianni.

Il principio di diritto

La legittimazione a impugnare la misura cautelare reale — anche da parte dell’indagato non titolare del bene sequestrato — presuppone un interesse concreto e attuale all’impugnazione, individuato in quello alla restituzione della cosa quale effetto del dissequestro. Ove il ricorrente non contesti l’estraneità dell’area alla propria proprietà e ne riconosca la natura pubblica — limitandosi a discutere se essa appartenga al demanio marittimo o al demanio statale — difetta ogni interesse alla restituzione e il ricorso è inammissibile.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva rigettato l’impugnazione avverso il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale marittima sita in Montepaone, confinante con il fabbricato di più indagati, considerata oggetto di occupazione illegittima ex art. 1161 cod. nav. perché annessa alla proprietà comune come pertinenza, con esclusione dell’uso pubblico. Uno degli indagati ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’errata applicazione dell’art. 1161 cod. nav. sotto il profilo del fumus commissi delicti (oggettivo e soggettivo), sostenendo che la particella non apparterrebbe al demanio marittimo ma a quello statale; e l’uso illegittimo del potere di integrazione della motivazione sul periculum in mora. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La motivazione

La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla propria proprietà, ma si concentra sulla distinzione tra carattere genericamente pubblico e più specificamente marittimo dell’area, senza disconoscerne comunque la natura pubblica; tale carattere esclude in radice ogni possibilità di agire in funzione della restituzione di quanto in sequestro. La legittimazione a impugnare la misura cautelare reale sussiste solo in quanto si vanti un interesse concreto e attuale, individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, e ciò vale anche per l’indagato non titolare del bene (Sez. 5, n. 52060 del 2019; n. 22231 del 2017). Né induce a diverse conclusioni l’informazione provvisoria n. 15 relativa alla decisione delle Sezioni Unite del 25 settembre 2025 — secondo cui l’indagato può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione — poiché nel caso in esame nessuna deduzione è stata formulata in tal senso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi impugna un sequestro preventivo deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: contestare soltanto la qualificazione del vincolo pubblico — demanio marittimo anziché statale — senza rivendicare un titolo che consenta la restituzione non basta e conduce all’inammissibilità, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende. L’apertura prospettata dalle Sezioni Unite (interesse correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione) va comunque specificamente allegata e argomentata nel ricorso, non potendo essere presunta.

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