Concorso esterno configurabile anche nell’associazione per delinquere semplice (Cass. pen. Sez. II n. 7672 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso cosiddetto "esterno" è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel reato di associazione per delinquere semplice. Ne risponde colui che, non inserito organicamente nel sodalizio e privo dell’affectio societatis, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, purché dotato di effettiva rilevanza causale, tale da configurarsi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. L’art. 110 cod. pen. può essere associato a ogni fattispecie criminosa e consente di attrarre nella sfera della punibilità anche condotte "atipiche", sempre che sia provato il consapevole contributo causale. La circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva e si comunica al concorrente che, pur non animato dallo scopo agevolativo, sia consapevole della finalità perseguita dal compartecipe.
Il Fatto
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per il reato di concorso esterno nell’associazione "semplice" funzionale al riciclaggio dei beni illecitamente acquisiti da un clan mafioso, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 110 e dell’art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: la difesa sosteneva che il ricorrente conoscesse una sola società, intervenuta quando era già decotta, e che l’unica conversazione valorizzata fosse stata male interpretata. Con il secondo motivo si contestava la sussistenza dell’aggravante agevolativa, non essendo dimostrato il coefficiente soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo "semplice". Il collegio riafferma il principio già espresso dalla Sez. 3 n. 38430 del 2008 (Barretta, Rv. 241274) e richiama la definizione elaborata dalla Sez. 5 n. 33874 del 2021 (Giglio, Rv. 281770): risponde di concorso esterno chi, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l’azione nei momenti di particolare difficoltà.
I principi elaborati per l’associazione mafiosa sono ritenuti estensibili all’associazione semplice, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005 (Mannino, Rv. 231671): assume il ruolo di concorrente esterno chi fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale. L’art. 110 cod. pen. consente di attrarre nella punibilità anche gli autori di condotte atipiche, sempre che sia provato il consapevole contributo causale. Non vi sono dunque ragioni per escludere che l’associazione semplice possa essere supportata in modo occasionale ma consapevole.
Nel merito, la Corte esclude la dedotta frattura logica. Il tribunale aveva valorizzato le intercettazioni, ritenute capaci di dimostrare un solido quadro indiziario: il ricorrente si era messo a completa disposizione dei sodali offrendo le proprie competenze tecniche per impedire che le società cartiere fossero ricondotte ai coindagati. Tra esse la "Q plast s.r.l.", utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti e far transitare oltre trenta milioni di euro. Il contributo del professionista era apparso determinante in concomitanza dell’arresto di un sodale, quando si pose la necessità di rinnovare le società che consentivano l’operatività del gruppo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità: la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro del giudizio di legittimità, che si limita alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova. Sul piano sostanziale, si riafferma che l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe, secondo Sez. Un. n. 8545 del 2019 (Chioccini, Rv. 278734). Il tribunale aveva offerto motivazione ampia, valorizzando la convergenza degli elementi indiziari.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali. Non conseguendo la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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