Revisione, insindacabile in cassazione la delibazione di inattendibilità della prova nuova (Cass. pen. Sez. II n. 9384 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta fondata su una asserita prova nuova deve avere ad oggetto non solo l’affidabilità, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione. La fase rescindente impone una delibazione “non superficiale”, sia pur sommaria, degli elementi addotti, potendo rilevare ictu oculi i profili di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova. Tale valutazione non anticipa il merito riservato al giudizio rescissorio ex art. 626 cod. proc. pen., ma costituisce esercizio di un argomento di pura logica, che non esorbita dal perimetro consentito dall’art. 634 cod. proc. pen. e si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza dell’11.07.2024, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse di due condannati per i reati accertati con una sentenza della Corte d’appello di Brescia.
La ricorrente ha impugnato per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen., lamentando che il giudice territoriale, ritenendo implausibile la prova nuova e contestando le prove documentali, avesse arbitrariamente anticipato un giudizio rescissorio, senza consentire l’audizione del teste in contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto l’abnormità del provvedimento nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’istanza per difetto di procura speciale con riferimento alla posizione di uno dei condannati, che non aveva mai presentato richiesta di revisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione deve coinvolgere, oltre all’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito (Sez. II n. 18765 del 13.03.2018; Sez. V n. 15403 del 07.03.2014; Sez. V n. 26579 del 21.02.2018).
Il Collegio ha precisato che il giudice di merito ha il limitato compito di valutare in astratto l’idoneità dei nuovi elementi a dimostrare, ove accertati, che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. La delibazione, pur operando su un piano astratto, concerne pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
È preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservata al vero giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Tuttavia, la fase rescindente richiede una delibazione “non superficiale”, che ricomprende il controllo sui profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto, nonché sulla non decisività delle allegazioni (Sez. VI n. 20022 del 30.01.2014).
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice territoriale abbia fatto buon governo dei principi, escludendo che la prova nuova fosse idonea a sostenere il giudizio rescissorio, in considerazione della sua non persuasività e incongruenza rispetto al coacervo probatorio già acquisito. La motivazione è stata giudicata congrua e immune da vizi logici, non esorbitando dal perimetro dell’art. 634 cod. proc. pen. (Sez. IV n. 41398 del 24.09.2024; Sez. III n. 39516 del 27.06.2017).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente rilevato la mancanza di procura speciale in capo al difensore rispetto alla posizione del coimputato, la cui istanza era stata espressamente formulata. All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna della ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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