La correzione dell’errore materiale non può modificare il giudicato esecutivo (Cass. pen. Sez. 1 n. 19073 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale è suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. solo quando investe l’atto nella sua esteriorità, determinando una difformità tra la volontà del giudice e la sua formale estrinsecazione. Non è correggibile l’errore che sia partecipe del processo volitivo del giudice, ossia l’errore di giudizio nella formazione della decisione, al quale occorre porre rimedio con i mezzi di impugnazione. Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per apportare una modifica essenziale o una sostituzione di una decisione già assunta, poiché, una volta formatosi il giudicato esecutivo per l’omessa impugnazione del pubblico ministero, la rideterminazione della pena in senso peggiorativo viola il divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Con ordinanza del 5 novembre 2024, il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili, determinando la pena complessiva in anni sette e giorni tre di reclusione ed euro 3.800,00 di multa. Su istanza del pubblico ministero, il medesimo giudice, rilevato un errore di calcolo per non aver tenuto conto della riduzione del sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e per aver duplicato la riduzione del terzo, aveva rideterminato la pena in anni sette, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 4.466,00 di multa. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. nonché degli artt. 130 e 671 cod. proc. pen., per l’abnorme ricorso alla procedura correttiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, soffermandosi sulla nozione di errore materiale. Ha precisato che la correzione è ammissibile solo quando l’errore non sia partecipe del processo volitivo del giudice, ma consista in una mera difformità tra la decisione effettivamente adottata e la sua estrinsecazione formale.
Il provvedimento impugnato, invece, aveva affrontato questioni attinenti all’applicazione di norme di diritto sul calcolo della pena, ossia un errore di giudizio emendabile esclusivamente attraverso l’impugnazione, nel caso di specie esperibile ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. non può essere adottato quando la correzione si traduca nella modifica essenziale di una decisione già assunta, citando, tra le altre, Sez. 3, n. 93 del 2000 e Sez. U, n. 8 del 1994.
La modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio, determinata con l’ordinanza del 5 novembre 2024, è avvenuta in spregio al cosiddetto giudicato esecutivo, formatosi in conseguenza dell’omessa impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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