Transazione fiscale e cram down: la retroattività dell’art. 1-bis d.l. n. 69/2023 (Cass. civ. n. 5309 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023, inserito dalla legge di conversione n. 103/2023, hanno natura retroattiva e si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 15 giugno 2023, e non a quelle depositate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Tale retroattività è espressamente consentita dall’art. 15, comma 5, l. n. 400/1988, secondo cui le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Ne consegue che, ove la proposta di transazione offra al creditore pubblico una percentuale di soddisfazione inferiore alla soglia minima del 30% richiesta dall’art. 1-bis, comma 2, lett. e), difetta il presupposto per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con cram down fiscale ex art. 63, comma 2-bis, CCII.
Il Fatto
La società, in liquidazione, notificava all’Agenzia delle Entrate una proposta di transazione sui crediti fiscali ex art. 63 CCII, offrendo il pagamento di percentuali minime del debito (1,65% del debito originario e 5% del debito risultante dalla cd. rottamazione-quater). Il creditore pubblico non aderiva e la società presentava ricorso al Tribunale per ottenere l’omologa dell’accordo di ristrutturazione con cram down fiscale. Il Tribunale omologava l’accordo, ritenendo non applicabile retroattivamente l’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto solo con la legge di conversione. La Corte d’Appello, su reclamo dell’Agenzia, riformava la decisione e negava l’omologa, ritenendo invece applicabile la normativa retroattiva che impone una percentuale minima di pagamento del 30%.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, si confronta in primo luogo con l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente. Sul punto, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 608 del 2015 e la successiva Sez. I n. 6300 del 2023, afferma che la nullità della notificazione del controricorso, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale, ancorché intervenuta dopo il decorso del termine di cui all’art. 370 c.p.c.
Nel merito, il primo motivo è ritenuto inammissibile perché non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione sulla ritenuta applicabilità retroattiva dell’art. 1-bis, con la conseguente insussistenza del requisito della percentuale minima del 30%. L’eventuale dubbio sulla convenienza dell’alternativa liquidatoria era stato espresso solo ad abundantiam, come argomentazione aggiuntiva rispetto alla chiara ragione della decisione.
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale non aveva qualificato la norma come interpretativa, ma ne aveva correttamente individuato la natura retroattiva. L’art. 1-bis, comma 6, stabilisce che le disposizioni si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate “in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”, dove per “decreto” deve intendersi il decreto-legge stesso, la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023. La norma è quindi retroattiva, in deroga al principio, dichiaratamente derogabile, di cui all’art. 15, comma 5, l. n. 400/1988.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla ricorrente per contrasto con gli artt. 77 e 72 Cost., la Corte la ritiene manifestamente infondata. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, ivi compresa la Corte cost. n. 70 del 2024, la Corte ricorda che la retroattività di una norma innovativa è ammessa, purché rispetti i principi di ragionevolezza e legittimo affidamento. Nel caso di specie, l’intervento legislativo era giustificato dall’esigenza di prevenire un’eventuale infrazione, considerato che la direttiva (UE) 2019/1023 pone come precondizione dell’omologazione l’approvazione della maggioranza dei creditori, e dal dibattito pubblico sorto circa l’uso distorto dello strumento del cram down fiscale. Il criterio della prevedibilità è soddisfatto, essendo divenuto di pubblico dominio l’intendimento del legislatore di intervenire prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Anche sotto il profilo della proporzionalità, le percentuali offerte nel caso concreto erano irrisorie a fronte dell’esposizione debitoria della società.
Nota della Redazione
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