Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata prova della notifica (Cass. civ. n. 24780 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. quando non sia prodotta la relata di notifica del ricorso, in quanto tale adempimento è preordinato a verificare la tempestività dell’impugnazione e la formazione del giudicato. La verifica ha valenza pubblicistica ed è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato né dalla costituzione della parte controricorrente né dall’applicazione del principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. L’improcedibilità, quale sanzione per la violazione di una regola d’accesso al giudizio di legittimità, si distingue dall’inammissibilità e va rilevata anteriormente a quest’ultima. Quando la definizione del giudizio avviene in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con condanna della parte ricorrente al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende, in misura compresa tra euro 500 ed euro 5.000.
Il Fatto
Il cittadino albanese impugnava davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 19, comma 1.1, del medesimo decreto e dell’art. 8 CEDU. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La Prefettura e il Ministero dell’interno rimanevano intimati, con il solo Ministero che depositava un atto di costituzione tardivo. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la difesa del ricorrente chiedeva la decisione, depositando memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il ricorso risulta depositato senza la produzione della relata di notifica del ricorso medesimo, essendo così impossibile verificare la tempestività del deposito richiesta dall’art. 369 cod. proc. civ.. Tale omissione comporta l’improcedibilità, poiché l’adempimento è diretto a verificare la formazione del giudicato e, come tale, ha valenza pubblicistica e non è disponibile dalle parti. La circostanza che il Ministero dell’interno si sia costituito tardivamente non vale a sanare il vizio.
La Corte disattende l’argomento del ricorrente fondato sul principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., richiamato anche nell’ordinanza n. 27677/2024. Il contrasto è solo apparente: la regola dell’improcedibilità non attiene alla prova della regolare instaurazione del contraddittorio, bensì alla tempestività dell’impugnazione. In materia non può applicarsi il principio di non contestazione, trattandosi di un incombente volto a verificare la formazione del giudicato; il difetto di procedibilità va rilevato d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controparte.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e la recente Cass. n. 1389/2026, secondo cui l’improcedibilità è la sanzione per un comportamento contrario a una regola d’accesso al processo, e i termini perentori rispondono all’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo e la certezza del giudicato. La sanzione non si applica solo quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per il tramite della controparte o del fascicolo d’ufficio, circostanza che nella specie non ricorre.
Definito il giudizio in conformità alla proposta, la Corte applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come richiesto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. Tale disposizione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023, codifica un’ipotesi di abuso del processo. Non essendovi statuizione da assumere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente, il ricorrente è condannato al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
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