Inammissibile il ricorso contro il decreto di inammissibilità del concordato con riserva (Cass. civ. Sez. I n. 16199 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dal tribunale per il deposito della proposta e del piano di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 44 CCII, non è prorogabile quando sia pendente un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. In tale evenienza, la domanda di concordato “pieno” depositata dopo la scadenza del termine non può essere esaminata, né può configurarsi una rinuncia o conversione della domanda originaria in assenza di una formale e inequivocabile manifestazione di volontà del debitore, idonea a legittimare il provvedimento di estinzione del procedimento. La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non può supplire alla decadenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio non prorogabile per legge.

Il Fatto

La società, dopo aver proposto ricorso per l’ammissione al concordato con riserva ex art. 44 CCII nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore, otteneva dal tribunale un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, scadente il 15 marzo 2023.

Il giorno successivo alla scadenza, la debitrice depositava un’istanza di proroga o rimessione in termini, provvedendo al deposito della proposta completa solo il 21 marzo 2023. Il tribunale, rilevato il ritardo, dichiarava l’inammissibilità della proposta di concordato e disponeva l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte d’appello, riuniti i reclami, li rigettava entrambi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi. Quanto al primo, relativo alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda di concordato “pieno”, i giudici di legittimità hanno rilevato che il vizio ex art. 112 c.p.c. postula che la domanda sia stata ritualmente e inequivocabilmente formulata e puntualmente riportata nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva escluso la proroga del termine con due distinte rationes decidendi, essendo la stessa normativamente impedita dalla pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha evidenziato la novità e la contraddittorietà della questione della “rinuncia” o “conversione” della domanda di concordato con riserva. L’istituto della rinuncia alla domanda, importato dall’art. 43 CCII, richiede una manifestazione di volontà formale, chiara e inequivocabile, tale da legittimare il provvedimento di estinzione. Nel caso in esame, tale volontà non era stata esplicitata, risultando peraltro sconfessata dalla contestuale richiesta di rimessione in termini formulata per il deposito della proposta originaria.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura sulla rimessione in termini assorbita, essendo la relativa statuizione della corte territoriale stata svolta ad abundantiam, a fronte dell’impedimento normativo alla concessione della proroga. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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