Compenso del curatore a carico dell’Erario per sopravvenuta confisca penale dell’attivo (Cass. civ. Sez. I n. 15052 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale fallimentare liquida il compenso finale al curatore ha natura decisoria ed efficacia tendenzialmente definitiva, non essendo soggetto a reclamo ma solo a ricorso per cassazione. Tale intangibilità non preclude, tuttavia, l’applicazione dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002 quando, dopo la liquidazione, sopravvenga la mancanza di fondi della procedura, come nel caso di esecuzione di una confisca penale della liquidità. Il curatore, quale ausiliario della giustizia, conserva il diritto al pagamento del compenso già liquidato e non materialmente conseguito, con onere a carico dell’Erario, dovendo il giudice concorsuale dare atto della sopravvenuta incapienza senza modificare il provvedimento di liquidazione.
Il Fatto
Il curatore del fallimento, dopo aver ottenuto la liquidazione del proprio compenso con decreto del tribunale fallimentare del 28/4/2022, in parte percepito in acconto, chiedeva che la somma residua di € 110.000 fosse posta a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002. L’istanza era motivata dalla circostanza che le somme giacenti sul conto della procedura, a seguito di sentenza penale definitiva, erano state oggetto di confisca ed erano affluite nel Fondo Unico Giustizia. Il tribunale rigettava l’istanza, ritenendo il decreto di liquidazione non modificabile e parificando la posizione del curatore a quella dei creditori concorsuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente distinto il piano della quantificazione del compenso, ormai cristallizzata nel decreto di liquidazione, da quello dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento, precisando che il curatore non aveva affatto chiesto la revisione del provvedimento, ma solo l’accertamento di un fatto esterno ad esso, consistente nella sopravvenuta incapienza della procedura.
Richiamato l’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, come esteso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174/2006 anche ai curatori delle procedure cosiddette incapienti, il Collegio ha escluso che le ragioni creditorie del curatore possano essere assimilate a quelle dei creditori concorsuali. Il curatore, quale organo della procedura e ausiliario della giustizia, vede il proprio diritto al compenso collegato all’attività svolta in favore della massa, sicché esso non può essere sacrificato dal mancato conseguimento dell’attivo.
Nella peculiare vicenda, la liquidità residua della procedura è integralmente confluita nel Fondo Unico Giustizia per effetto della confisca, sicché l’Erario ha beneficiato dell’incameramento delle somme proprio grazie all’opera del curatore. Ne consegue che il pagamento del compenso residuo a carico dell’Erario risponde a canoni di ragionevolezza e di compatibilità tra le procedure, dovendosi dedurre dalle somme confiscate le spese sostenute per le attività di liquidazione che ne hanno consentito la conversione in denaro. Il giudice delegato deve dare atto della sopravvenuta incapienza, senza che ne risulti intaccato il principio di intangibilità della liquidazione divenuta definitiva.
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Nota della Redazione
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