Concordato con riserva e rateazione: lo spossessamento attenuato esclude le sanzioni (Cass. civ. n. 13242 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di atti meramente accertativi. Tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice. Ne consegue che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società in concordato preventivo, di due cartelle di pagamento: la prima relativa al recupero dell’IRAP 2013, i cui importi erano stati rateizzati e poi dichiarati decaduti, la seconda avente ad oggetto la tassa di registrazione su un decreto ingiuntivo. La contribuente, dopo aver ottenuto il piano di rateizzazione, aveva versato regolarmente le rate fino al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. per l’accesso al concordato “con riserva”, interrompendo i pagamenti per rispettare il divieto di cui all’art. 168 L. fall..

La Commissione Tributaria Provinciale e, in grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale ritenevano non dovute le sanzioni e gli interessi conseguenti alla decadenza, poiché il mancato pagamento era imposto dalla disciplina concorsuale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 168 L. fall., sostenendo che la sanzione ordinaria fosse già maturata per una violazione antecedente alla procedura.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il contrasto tra la decisione impugnata e il ricorso erariale non riguarda la legittimità dell’atto impositivo – su cui vi è piena coincidenza – ma la qualificazione della sanzione. La CTR aveva fatto riferimento al solo art. 168 L. fall., mentre la questione andava correttamente inquadrata nell’art. 167 L. fall., che disciplina lo spossessamento attenuato del debitore durante la procedura di concordato.

L’art. 168 L. fall. contempla l’automatic stay, meccanismo di sospensione generalizzata che neutralizza le iniziative individuali dei creditori, ma non preclude attività meramente accertative come l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. L’effetto protettivo opera integralmente anche nella fase del concordato “con riserva”, imponendo l’applicazione del regime di cui all’art. 167 L. fall..

La Corte chiarisce che i pagamenti di debiti anteriori all’apertura della procedura integrano atti di straordinaria amministrazione, utilizzabili solo previa autorizzazione del giudice. La natura straordinaria non dipende dal tipo negoziale ma dal risultato economico-gestorio che l’atto produce. Il compimento senza autorizzazione comporta l’inefficacia dell’atto e può integrare causa di revoca del concordato ex art. 173, comma 3, L. fall..

Ne deriva che la sospensione dei pagamenti cui la società si è attenuta costituisce un comportamento imposto dalla struttura della procedura: la mancata esecuzione delle rate, essendo preclusa dall’ordinamento, non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile alla debitrice né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario. Tale conclusione non muta per l’accesso “con riserva”, che non attenua gli effetti anticipatori dell’applicazione dei limiti alla amministrazione del debitore.

La Corte rigetta il ricorso e afferma il principio di diritto, correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. per la parziale incompletezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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