Finanza esterna nel concordato: l’apporto del terzo deve essere neutrale rispetto al patrimonio del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 22948 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore, non comportando né un incremento dell’attivo né un aggravio del passivo. L’estraneità effettiva e la neutralità dell’apporto del terzo costituiscono elementi fondamentali che, anche nel nuovo disegno del Codice della crisi, consentono di distinguere la finanza esterna in senso stretto, liberamente distribuibile, dal semplice attivo concordatario. Non può qualificarsi come finanza esterna l’apporto che trova già la sua causa in un’obbligazione assunta dal terzo in forza di pattuizioni negoziali, come l’accollo dei debiti tributari in sede di conferimento d’azienda, trattandosi di comportamento già doveroso e non di un’attribuzione patrimoniale estranea al patrimonio del debitore.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dalla società e, contestualmente, l’apertura della liquidazione giudiziale. Il reclamo ex art. 51 CCII avverso tale decreto era stato respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, pur con formulazione generica, ha lamentato la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 in materia di responsabilità solidale del cessionario d’azienda per i debiti fiscali della cedente. Con il secondo, ha contestato la mancata qualificazione come finanza esterna dell’apporto promesso dalla società conferitaria del ramo d’azienda, destinato al pagamento dei debiti erariali della proponente, con rinuncia all’azione di regresso. La liquidazione giudiziale si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi risultano inammissibili e, comunque, decentrati rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. L’inammissibilità della proposta concordataria non era stata, infatti, disposta in forza della solidarietà passiva fra cedente e cessionario prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, bensì in base all’accertamento, di natura squisitamente fattuale, che l’apporto della conferitaria non possedeva i requisiti di estraneità e di neutralità propri della finanza esterna. I giudici del merito avevano accertato che la società proponente aveva iscritto nelle proprie scritture contabili un credito di importo pressoché corrispondente nei confronti della conferitaria, sicché l’apporto in questione costituiva, di fatto, la gran parte dell’attivo patrimoniale della debitrice, destinato alla soddisfazione dei creditori secondo l’ordine dei privilegi.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso da Sez. 1, n. 9373/2012, secondo cui l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo se neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore. Ha altresì richiamato Sez. 1, n. 22474/2024, che ha escluso dalla nozione di finanza esterna la cd. finanza dinamica, il cui flusso finanziario eccedentario resta pur sempre funzionalmente riconducibile ai fattori produttivi aziendali e, quindi, al patrimonio del debitore. Tali principi, ha precisato la Corte, continuano a valere anche nel nuovo disegno del Codice della crisi, ove l’art. 84, comma 6, CCII disciplina la distribuzione dell’attivo mediante la relative priority rule.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la conferitaria era già obbligata al pagamento dei debiti fiscali in forza dell’art. 9 dell’atto costitutivo, che espressamente richiamava la solidarietà di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997. Tale pattuizione, aggiungendosi alla responsabilità solidale legale, rendeva già doveroso quel pagamento che la società aveva offerto inammissibilmente quale nuova finanza. La semplice rinuncia al regresso, inoltre, riguardava un’azione di fatto già resa impossibile dal meccanismo di creazione della newco mediante conferimento, che aveva reso la proponente di fatto incapiente. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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