Il divieto dell’art. 168 l. fall. non determina la nullità della cartella di pagamento notificata in pendenza di concordato (Cass. civ. Sez. 5 n. 13140 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l. fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa e notificata dall’Amministrazione finanziaria, anche se successiva al deposito della domanda di concordato. Tale atto, pur incorporando un’intimazione ad adempiere, non determina di per sé l’avvio dell’esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in senso proprio. L'”inibizione” prevista dalla norma opera esclusivamente sul piano dell’efficacia esecutiva della cartella, non incidendo sulla sua validità né sulla funzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali. La sufficienza dell’estratto di ruolo per la partecipazione al concorso non trasforma la cartella in un atto vietato, rilevando unicamente sul diverso profilo della non necessità della sua previa notificazione.
Il Fatto
La controversia trae origine dal controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, della comunicazione relativa alla liquidazione periodica IVA del II trimestre 2021, dal quale emergeva l’omesso versamento dell’IVA relativa al mese di aprile 2021. Dopo la comunicazione d’irregolarità, veniva emessa nei confronti della società contribuente la cartella di pagamento per un importo complessivo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
La società, avendo presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, impugnava la cartella, non contestando la debenza dell’imposta ma sostenendo l’irrogabilità delle sanzioni e il diniego di rateizzazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso; la Corte di secondo grado, in riforma, dichiarava la nullità della notifica della cartella in ragione dei limiti di cui all’art. 168 l. fall., reputando sufficiente l’estratto di ruolo per la partecipazione al concorso. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall. e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il giudice territoriale aveva erroneamente esteso il divieto di azioni esecutive e cautelari alla notifica della cartella, richiamando un precedente di legittimità in senso conforme, senza considerarne la corretta portata.
La Suprema Corte ha precisato che la cartella di pagamento incorpora funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l’inizio della procedura esecutiva, che nell’esecuzione tributaria prende avvio solo con gli atti esecutivi successivi e, in particolare, con il pignoramento. La distinzione strutturale e funzionale tra formazione del titolo ed esercizio della coercizione esecutiva comporta che la cartella non realizza alcuna aggressione coattiva del patrimonio, né spossessamento o prelievo forzoso di beni.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha chiarito che l'”inibizione” opera unicamente in relazione all’efficacia esecutiva della cartella e alla sua idoneità a fungere da presupposto per l’esecuzione individuale, ma non in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito e alla funzione di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali. La mera notificazione, in assenza di successivi atti esecutivi, non altera la garanzia patrimoniale comune né incide sull’assetto concorsuale.
Quanto alla sufficienza dell’estratto di ruolo, la Corte ha precisato che la previsione di una modalità alternativa di dimostrazione del credito attiene esclusivamente al piano dell’opponibilità e dell’insinuazione, senza incidere sulla validità o notificabilità della cartella, né trasformare un atto prodromico in un atto vietato dall’ordinamento concorsuale. Il divieto di cui all’art. 168 l. fall. è circoscritto alle iniziative idonee a determinare un’esecuzione individuale sul patrimonio del debitore.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare i profili relativi all’applicazione delle sanzioni e al diniego di dilazione, non scrutinaiti dal giudice territoriale, alla luce della corretta delimitazione tra gli effetti protettivi dell’art. 168 l. fall. e il regime degli atti di gestione e dei pagamenti del debitore in concordato di cui all’art. 167 l. fall.
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Nota della Redazione
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