Continuità indiretta: necessaria funzionalità del contratto di affitto (Cass. civ. n. 22931 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale. Ove la continuità sia fondata su uno o più contratti di affitto d’azienda, questi devono essere funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e quindi strettamente connessi, anche sotto il profilo cronologico, con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso. L’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII “a qualunque altro titolo” costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie, ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, ma che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nella prima parte della disposizione.
Il Fatto
Una società in liquidazione presentava domanda di concordato preventivo con continuità diretta e indiretta, fondando la continuità indiretta su contratti di affitto di due rami d’azienda stipulati circa dieci anni prima della domanda. Il Tribunale omologava il concordato, ma la Corte d’Appello, accogliendo i reclami degli enti previdenziali e fiscali, revocava l’omologa qualificando la proposta come liquidatoria e rilevando la carenza del requisito di funzionalità dei contratti di affitto rispetto al piano. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta prioritariamente il primo motivo, con cui si censurava la sentenza per aver negato la continuità “a qualunque altro titolo” e per aver escluso che l’affitto pendente fosse funzionalmente connesso al piano concordatario, deducendosi una violazione dell’art. 84 CCII.
La Corte osserva che l’art. 84, comma 2, CCII non ammette una continuità indiretta fondata su un contratto di affitto tout court, ma richiede una stretta funzionalità tra lo strumento negoziale e la proposta concordataria, con un collegamento anche cronologico stretto tra l’accordo e la presentazione della proposta. La clausola di chiusura “a qualunque altro titolo”, pur essendo una previsione aperta, non può riguardare un qualunque contratto d’affitto privo di funzionalità, poiché ciò ammetterebbe una latitudine evanescente della continuità indiretta e riproporrebbe la categoria dei concordati “chiusi” che il legislatore ha inteso scongiurare con la “miniriforma” dell’art. 163 bis l. fall. e con la sua trasposizione nell’art. 91 CCII.
La funzionalità si fonda su un criterio di effettività, concretezza e coincidenza temporale che connota la conclusione del contratto in collegamento con una soluzione della crisi e con una proposta di ristrutturazione sufficientemente individuata. Tale requisito non può essere recuperato ex post valorizzando contratti conclusi quasi dieci anni prima del deposito della domanda, senza alcun riferimento alla specifica crisi aziendale o agli obblighi previsti nel piano. La Corte richiama la Direttiva n. 1023/2019, che adotta un concetto di continuità indiretta ben delimitato, riguardante il trasferimento definitivo a terzi di un’attività imprenditoriale in esercizio.
La Corte reputa inoltre che l’assenza di collegamento funzionale costituisca l’esito di un accertamento di fatto non rimesso in discussione in sede di legittimità, richiamando il principio per cui è inammissibile il motivo che sostenga una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale. Il primo motivo è quindi respinto con l’affermazione del principio di diritto sopra riportato; l’infondatezza del primo motivo ha valore assorbente e rende privo d’interesse l’esame degli ulteriori motivi. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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