Inammissibile il ricorso che sollecita la rivalutazione delle emergenze istruttorie (Cass. civ. Sez. III n. 11805 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che, dopo ampie considerazioni sul contenuto delle emergenze istruttorie, si risolve in una sostanziale sollecitazione alla loro rivalutazione, collocandosi così al di fuori della logica del paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare la decisività del fatto, non potendosi arrestare alla mera prospettazione di una sua possibile rilevanza valutativa. Il motivo che denuncia la violazione di una norma processuale è inammissibile se non individua, neppure indirettamente, la norma che si assume violata. La violazione dell’art. 1460 cod. civ. è deducibile solo in via diretta e non quale conseguenza di una richiesta di rivalutazione delle prove. Nel giudizio di cassazione la disciplina dell’interruzione del processo non trova applicazione, sicché la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte ricorrente non è rilevante.

Il Fatto

La società locatrice intimava alla società conduttrice sfratto per morosità, citandola davanti al Tribunale per la convalida in relazione a un immobile concesso in locazione ad uso commerciale. La conduttrice si costituiva opponendosi e proponeva domanda riconvenzionale per l’inadempimento della locatrice all’obbligo di mantenere l’immobile idoneo all’uso pattuito.

Disposto il mutamento del rito e ammessa la CTU, il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo insussistente l’inadempimento della locatrice e confermando la pronuncia di primo grado con decisione cd. di doppia conforme. La conduttrice proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti denuncianti vizi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sono stati trattati congiuntamente. La Corte rileva che le censure sono svolte in modo inidoneo: dopo ampie considerazioni sul contenuto delle emergenze istruttorie, i mezzi si risolvono in una sostanziale sollecitazione alla rivalutazione delle stesse, così collocandosi al di fuori della logica assegnata a tale paradigma dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

La Corte aggiunge che, quand’anche l’estrapolazione dei fatti potesse ricondursi alla nozione di fatto rilevante, tutti i motivi omettono di indicare la loro decisività, rimanendo sul piano della mera prospettazione di una possibile rilevanza valutativa, anche quando si richiama la loro evocazione nei motivi di appello.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non indica, né direttamente né indirettamente, la norma del procedimento che si assume violata ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.. La Corte osserva la singolarità e genericità dell’affermazione secondo cui la stessa motivazione della sentenza impugnata avrebbe palesato la necessità di rimettere la causa in istruttoria.

Il quinto motivo è inammissibile perché deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. non in via diretta, ma postulandola solo come conseguenza di una sollecitazione a rivalutare le emergenze istruttorie. Il settimo motivo è inammissibile, oltre che per la preclusione costituita dal cd. doppio conforme, perché volto a chiedere alla Corte una rivalutazione dei fatti e delle prove, senza osservare i requisiti di contenuto-forma del ricorso né la necessaria specificità del motivo.

Va inoltre rilevato un passaggio preliminare: la Corte esclude che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della ricorrente assuma rilievo, poiché nel giudizio di cassazione la disciplina dell’interruzione del processo non trova applicazione, richiamando sul punto un proprio precedente. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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