Il riesame non richiede la dimostrazione dell’interesse se il telefono è già stato restituito (Cass. pen. Sez. II n. 34324 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici, pur già restituito all’avente diritto previa estrazione della copia forense, sussiste di per sé l’interesse dell’indagato a proporre riesame per la verifica dei presupposti applicativi della misura, senza necessità di dimostrare la disponibilità esclusiva dei dati, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate. Il decreto di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici deve illustrare le ragioni del sequestro esteso ovvero le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione e l’eventuale perimetrazione temporale, non essendo demandabile alla fase esecutiva la definizione dell’oggetto della ricerca probatoria.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 3 aprile 2025, ha accolto l’istanza di riesame presentata dall’indagato, annullando il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 24 febbraio 2025 e disponendo la restituzione del telefono cellulare sottoposto a vincolo probatorio, nonché della copia forense eventualmente estratta. Il provvedimento di sequestro era stato adottato per acquisire le comunicazioni intervenute tra la persona offesa e i colleghi di lavoro, con i quali la stessa aveva avuto screzi o dissapori.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha preliminarmente affrontato il profilo dell’interesse alla impugnazione, disattendendo la tesi del ricorrente secondo cui la restituzione del dispositivo avrebbe reso priva di interesse la richiesta di riesame. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in caso di sequestro di uno smartphone con estrazione di copia forense e successiva restituzione, l’interesse al riesame sussiste di per sé, per la natura del dispositivo, destinato a raccogliere dati personali e riservati. La mera restituzione del “contenitore” non priva l’indagato della tutela avverso un sequestro che ha già consentito l’acquisizione del patrimonio informativo.

La Corte ha poi ritenuto infondate le doglianze del Pubblico Ministero in merito alla motivazione del decreto genetico. Non convince l’assunto secondo cui l’oggetto delle informazioni da ricercare e la loro perimetrazione temporale sarebbero demandati alla fase di estrazione della copia forense in contraddittorio tra le parti. L’ambito dell’esigenza investigativa deve essere già delineato e puntualmente motivato nella fase genetica, al fine di apprezzare il vincolo di pertinenzialità, la finalità probatoria e il rispetto del principio di proporzionalità.

Il decreto del Pubblico Ministero, infatti, deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico e l’eventuale perimetrazione temporale dei dati, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Ne consegue che il sequestro che non ottemperi a tali requisiti si risolve in un’attività meramente esplorativa, non consentita, poiché impedisce il controllo sulla legittimità dell’apprensione e sulla proporzionalità della restrizione, come nel caso di specie in cui il decreto si limitava a prospettare la verifica di eventuali comunicazioni tra la persona offesa e i colleghi. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *