Responsabilità della Regione per omessa vigilanza sui concessionari degli stabilimenti balneari (Cass. civ. n. 28278 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di una Regione e di un Comune costiero per i danni da erosione delle coste marine, cagionati da opere abusive realizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari, non è configurabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., atteso che il concessionario, titolare di una concessione su uno specchio di mare territoriale, acquista il possesso dello stesso e con esso le connesse responsabilità. La responsabilità degli enti territoriali va, invece, affermata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari e sul mancato rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori. La configurabilità di un concorso tra il fatto illecito del concessionario e l’omissione dell’ente non è esclusa dal principio secondo cui una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è incompatibile con quella ex art. 2043 cod. civ. solo quando il fatto del terzo abbia efficienza causale esclusiva.

Il Fatto

L’attore conveniva in giudizio la Regione e il Comune costiero chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione, minata nella stabilità dai marosi a causa dell’alterazione delle correnti marine prodotta da opere realizzate dai titolari di stabilimenti balneari, consistenti nell’immersione di una barriera di sacchi di sabbia. Chiedeva altresì la condanna degli enti all’esecuzione di opere di salvaguardia. In primo grado, il Tribunale condannava solo il Comune; la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, condannava Comune e Regione in solido ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, preliminarmente, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso della Regione per la genericità della dedotta violazione di legge, difettando la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).

Nel merito, la Cassazione esclude la configurabilità della responsabilità da cose in custodia in capo alla Regione e al Comune. Richiamando le Sezioni Unite n. 2735 del 2017, la Corte osserva che la disciplina dei beni demaniali si estende al mare territoriale, pur essendo quest’ultimo una res communis omnium. Il concessionario dello stabilimento balneare è titolare di un diritto di uso speciale e di un potere di fatto sullo specchio d’acqua antistante, sicché è a lui che va imputata la custodia e la responsabilità per i danni derivanti dalla res, secondo il principio ubi commoda, eius et incommoda.

La responsabilità degli enti territoriali è, invece, correttamente fondata sull’art. 2043 cod. civ. in ragione dei compiti di protezione e osservazione delle zone costiere e di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di difesa delle coste, attribuiti dagli artt. 70, comma 1, lett. a), e 89, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 112/1998, nonché dalla legge regionale applicabile. La condanna degli enti consegue alla omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari, i quali avevano disatteso le prescrizioni dei provvedimenti autorizzatori.

La Corte chiarisce che tale ricostruzione non osta a un’eventuale ipotesi di concorso causale tra l’illecito del concessionario e l’omissione degli enti, richiamando il consolidato principio per cui la responsabilità concorsuale ex art. 2055 cod. civ. tra custode e terzo è configurabile, salvo che il fatto del terzo non assuma efficienza causale esclusiva. Rigetta, infine, i motivi del ricorso incidentale del Comune, dichiarando inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo laddove verta su una “questione” e non su un fatto storico, e la censura di omessa pronuncia su un motivo d’appello, non deducibile sotto il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte applica inoltre l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., preclusivo del vizio di omesso esame in caso di “doppia conforme”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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