Errore percettivo revocatorio escluso se la censura riguarda obiter distinto dal thema decidendum (Cass. civ. Sez. II n. 27984 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è inammissibile quando l’errore percettivo denunciato non cada su un punto decisivo della motivazione, ma su un obiter dictum avulso da considerazioni in fatto, privo di efficacia causale rispetto al thema decidendum. L’errore revocatorio, infatti, deve essere tale da avere costituito il presupposto logico della decisione, sicché non può essere desunto da una lettura della pronuncia che estrapoli singole frasi e sovrapponga passaggi motivazionali separatamente articolati. La censura che si fondi su una ricostruzione non fedele della motivazione integra i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale, aveva respinto l’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, con confisca del natante, per l’esercizio di attività di trasporto pubblico non di linea nelle acque del Comune di Venezia in assenza di autorizzazione. Il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia era stato rigettato con l’ordinanza della Seconda Sezione n. 29615 del 2023, la quale aveva escluso la fondatezza dei motivi concernenti la competenza della polizia locale e la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira.
Avverso detta ordinanza, la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito l’istanza presentata all’amministrazione comunale quale mera richiesta di vidimazione annuale, laddove si sarebbe trattato di una tempestiva istanza di rinnovo dell’autorizzazione. Da tale errore percettivo sarebbero derivati, secondo il ricorrente, il travisamento della vicenda e l’erronea esclusione della necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’ordinanza impugnata per revocazione, evidenziando come il percorso motivazionale avesse separatamente articolato, in sequenza, i diversi punti: l’accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, circa le caratteristiche del natante difformi da quelle previste dall’autorizzazione; la competenza del Comune di Venezia al controllo dei natanti circolanti nel proprio territorio, a prescindere dall’ente che aveva rilasciato il titolo; la legittimità della confisca per l’esercizio del servizio in radicale carenza di titolo; l’insussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale.
La Corte ha quindi rilevato che il ricorrente aveva estrapolato singole frasi dalla motivazione, sovrapponendo passaggi distinti al fine di sostenere la tesi dell’errore percettivo. In particolare, la considerazione relativa alla differenza tra la vidimazione annuale e il rinnovo dell’autorizzazione, soggetto a un procedimento specifico con validità quinquennale, era stata formulata solo in via incidentale, a margine della questione concernente l’omesso esame di documenti.
Trattandosi di un mero obiter dictum, avulso da considerazioni in fatto e privo di efficacia causale rispetto alla decisione, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi un errore percettivo ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La natura pretestuosa della censura, fondata su una lettura dell’ordinanza non corrispondente al suo contenuto effettivo, ha altresì integrato i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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