Il giudice di appello che dichiara l’incompetenza può decidere il merito solo su istanza di parte (Cass. civ. Sez. III n. 3943 del 22.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice d’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla e indicare il giudice competente per il primo grado, davanti al quale il processo continuerà se riassunto ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.. Il giudice d’appello, per non violare il principio del doppio grado di giurisdizione, non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che coincida con il giudice competente per il primo grado e sussista un’apposita istanza di parte per la decisione nel merito, con instaurazione del regolare contraddittorio. La sentenza che nega la competenza del primo giudice e pronuncia nel merito su istanza di parte si compone di due distinte statuizioni: quella sulla competenza è impugnabile con il ricorso per cassazione; quella di merito, resa in primo grado, è impugnabile con l’appello.

Il Fatto

Il 12 agosto 2014, l’imbarcazione di proprietà della società, mentre navigava al largo di Marina Grande di Sorrento, si incagliò in una cima semisommersa riportando danni al motore. La società, titolare di polizza assicurativa con la compagnia, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sorrento l’assicuratrice per ottenere il pagamento della somma di euro 7.654,00. La convenuta eccepì l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, oppose la franchigia di euro 2.500 pattuita in polizza. L’attrice ridusse la domanda a euro 5.000 e il giudice di pace, dichiaratosi competente, condannò l’assicuratrice al pagamento di euro 2.300, computati al netto della franchigia.

La compagnia propose appello, reiterando l’eccezione di incompetenza e contestando l’entità della somma. Il Tribunale di Torre Annunziata, in riforma della sentenza, dichiarò l’incompetenza del Giudice di pace in proprio favore e, nel merito, rigettò la domanda: la riduzione della domanda in corso di causa era inidonea a incidere sulla competenza per valore e il danno, quantificato in euro 1.645,74, era inferiore alla franchigia. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 50, 353 e 354 cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale, avendo ritenuto l’incompetenza del giudice di primo grado, avrebbe dovuto dichiararla e rimettere la causa al giudice competente, senza trattenerla e deciderla nel merito se non su espressa richiesta dell’appellante. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il principio di nomofilachia secondo cui il giudice d’appello che ravvisi l’incompetenza del primo giudice deve dichiararla e indicare il giudice competente per il primo grado, senza poter trattenere la causa, salvo che coincida con il giudice competente e sussista apposita istanza per la decisione nel merito con regolare contraddittorio (Cass. n. 22958 del 2010; conformi Cass. n. 26462 del 2011; Cass. n. 13439 del 2020).

La Corte ha precisato che la sentenza di secondo grado che nega la competenza del primo giudice e pronuncia sul merito su istanza di parte contiene due distinte statuizioni: quella sulla competenza, impugnabile con il ricorso per cassazione, e quella di merito, resa in primo grado, impugnabile con l’appello (Cass. n. 4370 del 2017; Cass. n. 8575 del 2013; Cass. n. 1876 del 2013; Cass. n. 12248 del 2007). La ricorrente, senza contestare l’affermazione di competenza del Tribunale, ha censurato proprio la pronuncia sul merito: tale censura avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente con l’appello, sicché l’impugnazione di legittimità è inammissibile in parte qua.

La Corte ha inoltre rilevato, solo per completezza, che nella vicenda l’istanza per la decisione nel merito era stata ritualmente formulata dall’appellante: nell’atto di appello la compagnia aveva chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza del Giudice di pace in favore del Tribunale e, in via principale, il rigetto di tutte le domande dell’attrice. Il Tribunale, pertanto, si era correttamente pronunciato sul merito, rigettando la domanda. Il secondo motivo, consistente anch’esso nella critica alla decisione sul merito per asserita violazione dell’art. 1370 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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