Ricorso aspecifico se non confuta la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. I n. 31543/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduce le censure di appello senza correlarsi alle ragioni con cui la sentenza impugnata le respinge. La mera reiterazione della tesi difensiva non assolve l’onere di critica quando omette gli elementi fattuali e giuridici valorizzati dal giudice di merito. Il giudice di appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, quando la parte non richiede il beneficio e non indica elementi idonei alla prognosi favorevole. Il diniego può risultare implicitamente dalla valutazione della gravità del fatto e della pericolosità, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado in presenza di una doppia conforme.
Il Fatto
Il condannato era stato espulso perché ritenuto socialmente pericoloso ed era rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso. La Corte di appello confermava la condanna a otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, escludendo che la dichiarata finalità di ottenere il ricongiungimento familiare eliminasse il dolo.
Secondo la difesa, la presentazione spontanea in Questura e il deposito dei documenti dimostravano l’assenza della volontà di violare il divieto. Il ricorso contestava inoltre il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche, della sostituzione della pena e della sospensione condizionale. La requisitoria scritta concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal principio di necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure. Il ricorso che si limita a riproporre i motivi di appello già motivatamente disattesi, senza una critica puntuale, incorre nell’inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto le sentenze n. 39598/2004, n. 19364/2024, n. 8825/2016, depositata nel 2017, e n. 27816/2019.
Quanto al dolo, il ricorso non confutava il dato decisivo individuato dai giudici di merito: il condannato risultava presente in Italia già otto mesi prima di recarsi in Questura, come emergeva dalla notifica di un atto amministrativo. Il lungo intervallo rendeva logicamente incompatibile il reingresso con l’esclusiva finalità di presentare subito la domanda. La censura ignorava anche l’inidoneità dei documenti, risalenti a tre anni prima e ormai scaduti, nonché l’ostacolo connesso all’espulsione per pericolosità previsto dall’art. 4, comma 3, del testo unico.
La stessa carenza riguardava l’art. 131-bis cod. pen. La sentenza di appello aveva escluso la particolare tenuità considerando sia il reingresso avvenuto a meno di tre anni dall’espulsione, sia la pericolosità che aveva determinato il provvedimento. Il ricorso ribadiva invece la finalità familiare senza confrontarsi con tali indici. Anche le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla pena sostitutiva trascuravano la motivazione fondata sulla gravità del fatto e sull’assenza di concreti elementi favorevoli.
Il quarto motivo era manifestamente infondato. La sospensione condizionale non risultava richiesta in appello e non erano stati allegati elementi capaci di sostenere una prognosi positiva. In applicazione del principio richiamato dalla sentenza n. 44188/2023, il giudice di appello non doveva concedere il beneficio d’ufficio né motivare espressamente. Il diniego risultava comunque implicito nella valutazione di pericolosità e gravità, richiamata anche dalla decisione di primo grado, che menzionava una precedente condanna a pena sospesa e una personalità negativa. La possibilità di una motivazione implicita è ricondotta anche alla sentenza n. 34754/2020.
La struttura di doppia conforme consentiva di leggere unitariamente le motivazioni dei due gradi. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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