Sequestro probatorio di posta elettronica: nullo il decreto privo di descrizione delle condotte (Cass. pen. Sez. VI n. 6834/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità e deve riposare su elementi congruenti, rappresentativi di un fatto riconducibile a una fattispecie di reato, senza potersi fondare su meri sospetti di coinvolgimento. È nullo il decreto che, pur indicando gli indagati e le norme violate, non descriva le condotte addebitate, i ruoli dei soggetti e l’oggetto dell’accordo illecito, così rivelando una natura esplorativa del vincolo. Il giudice del riesame non può integrare la motivazione carente del titolo, ma deve rilevarne il deficit, che si riflette sul giudizio di pertinenzialità e di proporzionalità del sequestro.
Il Fatto
La Corte di cassazione era investita del ricorso proposto dal difensore di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Genova aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, avente ad oggetto la casella di posta elettronica del ricorrente, nell’ambito di un procedimento per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
Il provvedimento cautelare era stato adottato nei confronti di pubblici ufficiali e di privati, dipendenti di compagnie di navigazione, accusati di aver elargito utilità, quali biglietti gratuiti o fortemente scontati, in correlazione alle funzioni svolte. Il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, la genericità dell’accusa e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, dando rilievo assorbente alle censure relative alla genericità della notizia di reato e alla carenza motivazionale del decreto di sequestro in ordine al fumus commissi delicti.
La Corte ha premesso che il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità e che, sebbene le indagini preliminari siano caratterizzate da fluidità, è necessario che esso si fondi su elementi concreti, rappresentativi di un fatto riconducibile a una fattispecie di reato. Nel caso di specie, il decreto si limitava a indicare i nomi degli indagati e le norme violate, senza descrivere le condotte contestate, i ruoli specifici e l’oggetto del patto corruttivo.
Il Tribunale del riesame, pur avendo ricostruito in modo articolato il quadro indiziario, aveva erroneamente integrato la motivazione carente del provvedimento, eccedendo i limiti del proprio sindacato. La Corte ha evidenziato come la natura esplorativa del sequestro emergesse dallo stesso decreto, laddove si dava atto della necessità di individuare i soggetti coinvolti e di approfondire le funzioni dei pubblici ufficiali.
La mancata descrizione delle condotte si traduce nell’insussistenza della motivazione sul fumus, con riflessi negativi sul giudizio di pertinenzialità e proporzionalità del vincolo. L’onere di motivazione, quale garanzia ineludibile a presidio dei diritti di libertà, non era stato assolto, invalidando sia il decreto di sequestro sia l’ordinanza del tribunale del riesame che ne aveva avallato la legittimità.
Nota della Redazione
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