L’incostituzionalità del decreto Balduzzi non salva i c.d. totem per il gioco online (Cass. civ. n. 1782 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”) non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale, in quanto essa si fonda sull’applicazione dell’art. 1, comma 646, lettera b), legge n. 190 del 2014. Detta disposizione, differentemente da quella annullata, si dirige esclusivamente al gioco illegale e non è né generica né indeterminata, poiché individua analiticamente gli apparecchi (c.d. “totem”) idonei al gioco illegale online. Il contribuente può comunque fornire la prova documentale del periodo di effettiva operatività dell’apparecchio ai sensi dell’art. 1, comma 647, legge n. 190 del 2014, con conseguente moltiplicazione dell’imponibile per i soli giorni di effettiva disponibilità.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava due avvisi di accertamento emessi per il periodo d’imposta 2016. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva recuperato l’imposta unica di cui all’art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la maggiore imposta IRPEF, sul presupposto che presso l’esercizio commerciale fossero stati installati dei c.d. “totem”, apparecchi esclusivamente funzionali alla raccolta di scommesse online abusive, non collegati alla rete statale.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, sostenendo la sopravvenuta illegittimità della pretesa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’applicabilità della pronuncia della Consulta alla fattispecie in esame. La disposizione di cui all’art. 1, comma 646, lettera b), L. n. 190 del 2014 costituisce un autonomo e distinto sostrato normativo rispetto alla disposizione dichiarata incostituzionale. Essa, infatti, si dirige al solo gioco illegale, individuando specificamente gli apparecchi c.d. “totem”, funzionali in via esclusiva alla fruizione del gioco online. Diversamente, la norma caducata colpiva la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura (come i personal computer) idonea al collegamento internet, accomunando condotte dal diverso disvalore e risultando quindi eccessivamente inclusiva.

La Corte ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale della L. n. 190/2014, in quanto la stessa è coerente con l’art. 24, legge n. 88 del 2009 e con l’art. 2, comma 2-bis, d.L. n. 40 del 2010, che vietano l’offerta e la raccolta di giochi a distanza presso sedi fisiche. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., la Corte ha osservato che l’art. 1, comma 647, della stessa legge consente al contribuente di provare il periodo di effettiva operatività dell’apparecchio, garantendo l’aderenza del tributo alla capacità contributiva.

I primi due motivi di ricorso, riguardanti l’onere della prova e la qualificazione degli apparecchi, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto diretti a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, d.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di norma di natura sostanziale applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 130/2022.

Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli difesa da propri funzionari, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito il principio per cui, nel processo tributario, all’Amministrazione vittoriosa assistita da propri dipendenti spetta la liquidazione delle spese, con applicazione dei parametri forensi ridotti del venti per cento.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per aver richiesto la decisione del Collegio a fronte di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. conforme all’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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