Responsabilità da custodia: caso fortuito e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. n. 29147/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il caso fortuito può consistere anche nella condotta colposa del danneggiato, la quale esclude la responsabilità del custode quando si ponga come evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’imprevedibilità o eccezionalità, essendo sufficiente che sia colposa e che abbia efficacia causale esclusiva. La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del leso costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se scevro da vizi logici o giuridici.
Il Fatto
In data 10 settembre 2009, la ricorrente, mentre camminava a piedi nel piazzale mercatale del Comune di Formia, in un tratto affollato, cadeva a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata nella pavimentazione, riportando la frattura del collo del femore della gamba sinistra. La stessa conveniva in giudizio il Comune di Formia per ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. Il Comune si costituiva e chiamava in causa la società appaltatrice della manutenzione stradale (s.p.a.), al fine di essere manlevato. La società si costituiva contestando la domanda e eccependo la corresponsabilità della danneggiata. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2635/2019, rigettava la domanda attorea. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4141/2024, rigettava il gravame, ritenendo sussistente il caso fortuito escludente la responsabilità del custode, in ragione della negligenza della danneggiata. La danneggiata proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. La Corte richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022, secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e il custode può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo o in un comportamento della vittima. In quest’ultima ipotesi, la condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode se si tratta di un evento irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e non è necessario che sia imprevedibile o eccezionale. La Cassazione richiama il “decalogo” già enunciato da Cass. n. 8346/2024 e ribadito da Cass. n. 8450/2025, che compendia i principi in materia: il caso fortuito consistente nella condotta della vittima si valuta in base al rispetto del generale dovere di ragionevole cautela; l’astratta prevedibilità della condotta è irrilevante.
La Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi, ritenendo che la danneggiata, in un’area caratterizzata da generale dissesto e con luce diurna, non avesse prestato la necessaria attenzione, e che la buca (lunga 30-40 cm e profonda quanto un piede) fosse visibile. La condotta imprudente della vittima è stata quindi valutata come causa esclusiva del sinistro, interrompendo il nesso di causalità. La Cassazione esclude che le pronunce contrarie (che richiederebbero l’imprevedibilità e l’eccezionalità) rappresentino un contrasto giurisprudenziale effettivo, qualificandole come mere oscillazioni, e conferma l’orientamento delle Sezioni Unite. La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del leso è insindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova del caso fortuito: l’avvocato del custode convenuto in giudizio per danni ex art. 2051 c.c. deve provare il caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta colposa del danneggiato, senza necessità di dimostrarne l’imprevedibilità o l’eccezionalità. La prova deve essere rigorosa e basarsi su elementi concreti che dimostrino l’assenza di prudenza della vittima.
- Valutazione della condotta della vittima: l’avvocato del danneggiato, per contrastare l’eccezione di caso fortuito, deve dimostrare che la condotta della vittima non è stata irragionevole o inaccettabile, e che il danno è comunque riconducibile alla cosa in custodia (es. insidia non visibile, mancanza di segnalazione). La censura in sede di legittimità deve essere limitata al vizio logico o giuridico della motivazione, non potendo chiedere una rivalutazione dei fatti.
- Applicazione dell’art. 96 c.p.c.: l’avvocato del danneggiato deve valutare attentamente il rischio di una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza, che può comportare la condanna al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a titolo di sanzione per la proposizione di un ricorso temerario, oltre al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
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