Bancarotta fraudolenta e scissione societaria: l’art. 173 TUIR non esclude il reato, conta la valutazione in concreto (Cass. pen. 246/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 246 del 5 gennaio 2026 (R.G.N. 25250/2025; decisa il 5 novembre 2025) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Francesco Agnino.
Il principio di diritto
In caso di scissione societaria, la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non può essere esclusa in via generalizzata e astratta sulla base della responsabilità solidale prevista dall’art. 173 TUIR: il giudice penale deve analizzare le concrete modalità con cui la scissione è operata e verificare gli effetti di pericolo per la riscossione dei tributi. Anche una singola operazione di scissione, di per sé lecita, integra il reato — che è di pericolo concreto — quando, alla luce dell’effettiva situazione debitoria, rechi consapevole danno alla garanzia dei creditori (nella specie, trasferendo alla beneficiaria l’intero apparato produttivo e lasciando alla scissa il debito erariale, così determinando una “perdita secca”). Non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento. L’amministratore di fatto (art. 2639 cod. civ.) risponde della bancarotta documentale se, cessata la carica formale, conserva il potere dispositivo delle scritture contabili con lo scopo di pregiudicare i creditori.
Il fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, confermava la condanna dell’imputata per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le era contestato di aver cagionato il dissesto di una s.r.l. mediante una scissione societaria che aveva fatto confluire nella beneficiaria terreni, fabbricati, impianti, macchinari e veicoli, sottraendo la garanzia all’Erario, verso cui la società aveva un’esposizione superiore a 1.500.000 euro; e di aver sottratto, quale amministratrice di fatto dopo le dimissioni formali, libri e scritture contabili, impedendo la ricostruzione degli affari.
Il ricorso per cassazione svolgeva tre motivi: l’operazione di scissione non integrerebbe la bancarotta, essendo la beneficiaria comunque solidalmente responsabile del debito fiscale ex art. 173 TUIR (norma speciale rispetto all’art. 2506-quater cod. civ.); la ricorrente non sarebbe amministratrice di fatto né obbligata alla consegna della documentazione; e il diniego delle attenuanti in regime di prevalenza sarebbe immotivato.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo: il reato di bancarotta patrimoniale sussiste anche a fronte di un’iniziativa economica in sé legittima riferita a un’impresa in stato prefallimentare, se produce riflessi negativi per i creditori (Sez. 5 n. 24024/2015, n. 15803/2020, n. 29187/2021). La responsabilità solidale e illimitata delle beneficiarie per i debiti fiscali (art. 173, comma 13, TUIR; art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997) non paralizza l’applicazione della norma penale: la valutazione va svolta in concreto. Nella specie la scissione aveva trasferito dipendenti, attrezzature e capacità operativa alla nuova società, riducendo la scissa a “scatola vuota” gravata dell’intero debito, con evidente natura distrattiva; il reato è di pericolo concreto e non richiede il nesso causale tra distrazione e fallimento (Sez. 5 n. 32352/2014 e altre).
Sul secondo motivo: la nozione di amministratore di fatto (art. 2639 cod. civ.) richiede un’attività gestoria continuativa e non occasionale; la ricorrente, pur dimessasi, conservava il potere dispositivo delle scritture (rinvenute presso la sua abitazione a due anni dal fallimento), sicché l’occultamento era a lei riferibile e non al prestanome; il dolo specifico di pregiudicare i creditori era desumibile dalle circostanze e dall’imponente debito fiscale. Sul terzo motivo: la pena sotto la media edittale non esige motivazione dettagliata, il giudizio di equivalenza ha carattere globale, e le censure sulle pene accessorie, non dedotte in appello, sono inammissibili (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ricorso rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La sentenza è di grande rilievo per operazioni straordinarie societarie e per la loro difesa in sede penale. Il messaggio è netto: la scissione, pur legittima sul piano civilistico e pur accompagnata dalla responsabilità solidale fiscale della beneficiaria, può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se svuota la società poi fallita lasciandole i debiti. L’argomento “tanto la beneficiaria risponde ex art. 173 TUIR” non mette al riparo: il giudice penale guarda alle modalità concrete e al pericolo per la riscossione, e la natura di reato di pericolo concreto rende sufficiente l’idoneità a danneggiare i creditori, senza bisogno di provare il nesso col fallimento.
Sul piano operativo, chi pianifica riorganizzazioni societarie in presenza di debiti erariali rilevanti deve valutare che il trasferimento dell’apparato produttivo, se lascia la scissa incapiente, espone a responsabilità penale personale. Sul fronte della bancarotta documentale, la decisione conferma che le dimissioni formali non liberano chi continua a gestire di fatto: la disponibilità materiale delle scritture — specie se rinvenute a casa dell’ex amministratore — fonda la qualifica di amministratore di fatto e il relativo dovere di conservazione e consegna al curatore. Utile infine il promemoria processuale: le censure sulle pene accessorie vanno sollevate già in appello, pena l’inammissibilità in cassazione.
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