Pene sostitutive e riforma Cartabia: la richiesta è tempestiva anche in udienza se la sentenza di primo grado è anteriore al 30 dicembre 2022 (Cass. pen. 25014/2026) (Cass. pen. n. 25014/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 25014/2026, depositata nel luglio 2026, R.G.N. 5420/2026, Presidente Angelo Costanzo, Relatore Riccardo Amoroso. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Con riferimento alle impugnazioni rientranti nell’ambito della normativa transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di motivi nuovi, ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte nei termini del rito cartolare e, in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell’udienza di discussione.
Il fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna dell’imputato a un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia (fatti contestati come commessi fino al gennaio 2013). Il ricorso denunciava, da un lato, l’intervenuta prescrizione, dall’altro l’omessa valutazione della richiesta – formulata nelle conclusioni scritte e all’udienza di discussione del 10 aprile 2025 – di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 20-bis cod. pen.) introdotta dalla riforma Cartabia, in luogo della pena detentiva.
La motivazione
Il primo motivo, sulla prescrizione, è inammissibile per genericità: il ricorrente si è limitato a dedurre che quasi tutte le condotte sarebbero anteriori all’inasprimento sanzionatorio, senza specificare quali segmenti fossero successivi. Il secondo motivo è fondato. Secondo l’orientamento ormai consolidato, per le impugnazioni soggette alla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 – individuata in base al tempo della sentenza di primo grado impugnata, anteriore al 30 dicembre 2022 – la richiesta di pene sostitutive non deve necessariamente essere devoluta con l’atto di appello, potendo essere avanzata anche nelle conclusioni scritte o all’udienza di discussione. In tale fase non opera la regola a regime, ricavata dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che vieta al giudice d’appello di applicare d’ufficio le sostitutive in assenza di richiesta con l’atto di appello. Rileva il criterio del tempus regit actum ancorato all’emissione della sentenza di primo grado, in coerenza con la prevalenza del regime processuale di maggiore favore collegato alle pene sostitutive. Nel caso concreto la richiesta era stata avanzata tempestivamente in udienza.
Esito: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il ricorso, ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Implicazioni pratiche
Per le impugnazioni contro sentenze di primo grado emesse prima del 30 dicembre 2022, la richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. è tempestiva anche se non contenuta nell’atto di appello: può essere formulata nelle conclusioni scritte del rito cartolare o all’udienza di discussione. Il discrimine è il tempo della sentenza di primo grado, non quello dell’appello o dell’udienza. Per le sentenze di primo grado successive al 30 dicembre 2022 torna invece la regola a regime, che impone di devolvere la richiesta con l’atto di appello. Per la difesa è essenziale collocare correttamente il caso rispetto a questa soglia temporale prima di scegliere quando e come avanzare la richiesta.
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