Sottoscrizione del ricorso da parte di difensore non cassazionista (Cass. pen. n. 30296 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen. L’inammissibilità consegue anche nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato convertito in ricorso per cassazione, a seguito di erronea proposizione dell’appello da parte dell’imputato. I requisiti formali richiesti per l’ammissibilità del ricorso sono inderogabili e la loro osservanza va verificata d’ufficio dal giudice di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento ha condannato il ricorrente alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 30 d.lgs. 394/1991, per aver navigato, in qualità di comandante di una motobarca da pesca, senza la prescritta autorizzazione in una zona antistante l’isola di Lampedusa dove è vietata la navigazione a motore. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo relativo alla penale responsabilità, il secondo concernente il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato, preliminarmente, una questione di ammissibilità dell’impugnazione, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato che il difensore di fiducia, che aveva redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione, non risultava iscritto nell’Elenco speciale degli avvocati cassazionisti. Tale circostanza, emergente dalla consultazione dell’albo, determina, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato rende l’atto invalido anche quando sia stato convertito in ricorso per cassazione l’appello erroneamente proposto dalla parte. A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati i precedenti di Sez. 3, n. 48492 del 2013 e Sez. 3, n. 2233 del 1998, nonché il principio sull’inderogabilità dei requisiti formali affermato da Sez. 6, n. 42385 del 2019.
L’inammissibilità del ricorso ha conseguenze anche in punto di spese. La Corte, non ravvisando un’eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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