Motivi assorbiti in Cassazione riesaminabili dal giudice del rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 28318 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado con i motivi di appello. L’assorbimento implica la sospensione della valutazione delle questioni controverse da parte del giudice di legittimità, in ragione del rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente. La preclusione opera solo per le questioni non attinte dalle censure, perché non sottoposte al vaglio di legittimità o non rientranti tra i motivi dichiarati assorbiti. Ne consegue che, annullata la sentenza per il motivo principale, la cognizione del giudice del rinvio si estende alle questioni dipendenti secondo un rapporto di interferenza progressiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo che l’imputato abbia messo a disposizione del sodalizio la propria società edile e consentito il controllo di attività economiche in una zona della città.

La precedente pronuncia di legittimità aveva annullato la sentenza di appello perché non risultava adeguatamente illustrato il contributo esterno, concreto e volontario, dotato di efficienza causale, né valorizzato l’elemento soggettivo. Il giudice del rinvio, nel confermare la condanna, non ha riesaminato il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo coperto dal giudicato. Contro questa decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato come violazione processuale e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 627 cod. proc. pen., è dichiarato infondato. La Corte rileva che con esso si chiede in realtà una rivalutazione degli elementi già esaminati in modo completo, e che la motivazione del giudice del rinvio non è pedissequa né replicante le considerazioni della sentenza annullata. Non si ravvisa alcun travisamento della prova, perché il percorso argomentativo supera in modo sistematico le incongruenze segnalate dalla precedente pronuncia di annullamento.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte enuncia la regola secondo cui, quando la Cassazione accoglie alcuni motivi e ne dichiara assorbiti altri, il giudice del rinvio deve riesaminare senza vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché ritualmente devolute con l’appello. A sostegno richiama Sez. 5, n. 5509 del 08.01.2019 e Sez. 5, n. 42329 del 20.10.2022, secondo cui la preclusione riguarda solo le questioni non attinte dalle censure di legittimità.

La Corte precisa poi che, nei casi in cui il motivo subordinato — oggetto di motivo di appello e poi di censura in cassazione — non venga esaminato dal giudice di legittimità, arrestatosi al motivo principale, nel giudizio di rinvio la cognizione riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva. Richiama sul punto Sez. 6, n. 49750 del 04.07.2019, che collega l’assorbimento alla sospensione della valutazione per il rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente.

Pertanto la sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, limitatamente ai profili della concedibilità delle attenuanti generiche e del conseguente trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è respinto e, stante la definitività dell’accertamento di responsabilità, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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