Cessione gratuita della concessione demaniale quale indice di distrazione e dolo concorsuale di bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 31057 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione la cessione, senza corrispettivo, della concessione demaniale e della relativa azienda, atteso che il subingresso disciplinato dall’art. 46 cod. nav. postula un accordo tra le parti volto a determinare il prezzo della cessione, la cui mancanza rivela l’intento spoliativo del patrimonio dell’imprenditore fallito. Il vincolo reale in sede penale può essere legittimamente applicato anche nei confronti di chi abbia acquisito il bene a seguito di atto dispositivo successivo alla distrazione, qualora l’acquisto non sia avvenuto in buona fede, non rilevando in senso contrario l’esito dell’azione revocatoria civile, che ha natura dichiarativa e non costitutiva.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame di Pescara rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse della società Sea Club srl avverso il sequestro preventivo del complesso balneare “Delfino Verde”, disposto in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L’ipotesi accusatoria concerneva la distrazione dell’intero compendio aziendale della fallita Delfino Verde snc, realizzata attraverso due successive cessioni: dapprima il subingresso nella concessione demaniale in favore della srls Manolo, senza versamento di alcun corrispettivo, e successivamente la cessione dell’azienda alla ricorrente Sea Club srl per un prezzo ritenuto incongruo rispetto al valore di stima.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto delimitato il perimetro del sindacato di legittimità, richiamando il principio per cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, ivi compresi i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza (Sez. U. n. 25932 del 2008; Sez. 2 n. 49739 del 2023).
Quanto alla censura relativa all’art. 46 cod. nav., la Corte ha precisato che tale disposizione non regola i rapporti tra privati che si succedono nella concessione demaniale, ma disciplina il subingresso nei confronti dell’ente concedente. Il primo comma della norma, applicabile alla fattispecie, presuppone che la sostituzione nel godimento della concessione sia preceduta, accompagnata o seguita da un accordo tra le parti che ne stabilisca il corrispettivo, trattandosi di cedere la concessione stessa e la relativa azienda. La mancanza di tale accordo configura una cessione gratuita economicamente incomprensibile, che ha sottratto alla fallita la concessione e l’azienda, avviandola all’inevitabile fallimento a favore di soggetti consapevoli della spoliazione.
In ordine al dolo di partecipazione e alla congruità del corrispettivo della seconda cessione, la Corte ha valorizzato gli indici fattuali della stipula di un accordo tra privati e della fissazione di un prezzo, sebbene vile, che confermavano il valore economico positivo di quanto acquistato. Tale conclusione era dimostrata dalla consulenza tecnica disposta dalla pubblica accusa e dall’offerta di acquisto pervenuta alla ricorrente, circostanze che rendevano prive di rilievo le osservazioni difensive circa l’adeguatezza del prezzo, fondate su una due diligence e sulla svalutazione dei beni mobili.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha rilevato che il complessivo disegno criminoso, attuato con le due successive cessioni, risultava evidente dalla volontà comune di pervenire non solo alla sottrazione dell’azienda alla fallita ma anche alla sua successiva dispersione, al fine di renderne più complesso il recupero. La mancata restituzione dei beni all’esito dell’azione revocatoria civile era irrilevante, atteso che tale esito deriva dalla natura dichiarativa e non costitutiva di detta azione, diversamente dal vincolo reale che il giudice penale può apporre sul bene nei confronti di tutti gli interessati che non lo abbiano acquisito in buona fede. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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