Termini di impugnazione e sospensione feriale: deposito tardivo inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 11477 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche dopo la riduzione del periodo feriale dei magistrati da quarantacinque a trenta giorni operata dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162/2014, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale. Ne deriva che il termine per impugnare decorre senza soluzione di continuità e il ricorso depositato oltre la scadenza è inammissibile per inosservanza dei termini di impugnazione. Il termine per il deposito della sentenza non partecipa della natura di atto processuale di parte propria dell’impugnazione. All’accertata inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quando siano ravvisabili profili di colpa.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell’11 giugno 2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di due imputati per il reato di tentata estorsione. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancata assunzione in appello di una prova sopravvenuta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., nonché la violazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa.
La Suprema Corte non esamina nel merito i motivi, perché rileva d’ufficio una questione preliminare e assorbente: la tardività del deposito del ricorso rispetto al termine per l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dalla sospensione feriale dei termini. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42361 del 20 luglio 2017, secondo cui, anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da quarantacinque a trenta giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.
Il Collegio sottolinea come tale orientamento sia stato confermato dalle Sezioni semplici dopo la modifica normativa e costituisca ormai diritto vivente, richiamando, tra le altre, Sez. 5 n. 18328 del 24 febbraio 2017, Sez. 4 n. 15753 del 5 marzo 2015, Sez. 6 n. 43776 del 9 ottobre 2024 e Sez. 7 n. 41087 del 23 ottobre 2024.
La Corte respinge espressamente la tesi che vorrebbe ricondurre il termine per il deposito della sentenza alla natura di atto processuale di parte propria dell’impugnazione, osservando che una simile impostazione appare funzionale non a un dibattito interpretativo cogente, ma a una critica di merito sull’opzione politica di ridurre il periodo feriale.
Applicando il principio al caso concreto, il Collegio rileva che la sentenza di appello, emessa in data 11 giugno 2024 all’esito di un processo svoltosi in assenza degli imputati, ha previsto il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, poi tempestivamente avvenuto il 23 luglio 2024. Il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cui vanno aggiunti quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., è scaduto in data 8 novembre 2024, mentre il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 22 novembre 2024.
Da qui la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
Nota della Redazione
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