Demanio marittimo naturale, accertamento reale e natura ricognitiva della delimitazione (Cass. civ. n. 23529 del 19.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appartenenza di un bene al demanio marittimo naturale dipende dalla presenza dei caratteri oggettivi individuati dalla legge e si produce ipso iure, senza bisogno di provvedimento costitutivo della pubblica amministrazione. Rientrano nella nozione di spiaggia e arenile anche i tratti di terra soggetti alle mareggiate straordinarie, purché conservino un’attitudine, anche solo potenziale, ai pubblici usi del mare (criterio funzionale). La delimitazione ex art. 32 cod. nav. ha natura meramente ricognitiva e tecnica, mentre il procedimento di ampliamento ex art. 33 cod. nav. presuppone l’acquisizione di beni privati. I beni demaniali non sono usucapibili e la cessazione della demanialità richiede un formale provvedimento dell’autorità competente o una specifica disposizione di legge, non potendo configurarsi una sdemanializzazione tacita.

Il Fatto

I ricorrenti, dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR, hanno convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio e altre amministrazioni per sentire accertare la natura privata di un terreno adibito a giardino e, in subordine, l’intervenuta usucapione, la cessazione della demanialità e il risarcimento dei danni. Il terreno era stato qualificato come demanio marittimo all’esito di un procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav..

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la sentenza, ritenendo il bene demanio marittimo naturale in quanto presentava caratteristiche di spiaggia/arenile ed era idoneo ai pubblici usi del mare. I privati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, nel dichiarare inammissibile il primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento per cui la demanialità marittima è necessaria e naturale e discende direttamente dai caratteri oggettivi del bene, sicché il giudice ha il potere-dovere di accertare con quali connotati il bene si presenti al momento della decisione. Ha quindi valorizzato il criterio funzionale, ritenendo determinante l’idoneità del bene ai pubblici usi del mare, anche solo potenziale, e non decisivi elementi quali la distanza dalla battigia, la presenza di una falda di acqua dolce o la ridotta salinità del terreno (ex multis, Cass. n. 8872 del 2024; Cass., Sez. Un., n. 848 del 1962).

Quanto alla censura sulla procedura di delimitazione, la Corte ha escluso che l’amministrazione dovesse attivare il procedimento di ampliamento ex art. 33 cod. nav., atteso che la delimitazione ha natura ricognitiva e tecnica, essendo diretta a individuare il confine tra proprietà privata e demanio già esistente. Una volta accertata la natura demaniale del bene sulla base delle sue caratteristiche fisiche, la scelta della procedura è corretta e la censura si risolve nella riproposizione del presupposto già disatteso.

Il terzo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile perché promiscuo, sovrapponendo doglianze eterogenee senza individuare il paradigma normativo di riferimento. In ogni caso, la Corte ha precisato che eventuali irregolarità formali del procedimento di delimitazione non incidono sulla natura giuridica del bene, e che nel caso di specie il giudice d’appello aveva accertato la regolare convocazione degli interessati e la completezza degli accertamenti tecnici.

Infine, la Corte ha ribadito che l’accertata demanialità esclude rilievo al possesso del privato e al mancato utilizzo da parte dell’amministrazione, essendo esclusa l’usucapibilità e la sdemanializzazione tacita: la cessazione della demanialità richiede un formale provvedimento ai sensi dell’art. 35 cod. nav. (cfr. Cass. n. 19755 del 2025; Cass. n. 4839 del 2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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