Frode nelle pubbliche forniture esclusa nel servizio in concessione (Cass. pen. n. 26329 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, poiché la fattispecie incriminatrice presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Il criterio discretivo tra concessione e appalto di servizi va individuato nel destinatario del servizio – l’ente pubblico o l’utente privato – a prescindere dalla percentuale di contributo per l’espletamento del servizio posta a carico dell’uno o dell’altro. Le “compensazioni finanziarie” erogate al concessionario rientrano nell’alveo delle erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato alla indagata la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di imprese, per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attentato alla sicurezza dei trasporti, corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. Le imputazioni riguardavano la qualità di persona designata a terra di una società di navigazione, concessionaria del servizio di trasporto marittimo di passeggeri per conto della Regione, e di rappresentante legale di altra società. Le condotte contestate concernevano l’impiego di unità navali non conformi agli standard di sicurezza, l’omessa comunicazione di avarie alle autorità competenti e al Registro Italiano Navale, nonché condotte corruttive verso funzionari pubblici.
Il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria per i reati di frode, truffa e attentato alla sicurezza dei trasporti, ritenendo il rapporto contrattuale una concessione di servizio pubblico e non una fornitura alla pubblica amministrazione, mentre aveva confermato la gravità indiziaria per i delitti di corruzione, escludendo però le esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di giudicato cautelare progressivo, rilevando che il ricorso aveva ad oggetto un provvedimento diverso e una misura cautelare autonoma per tipologia e grado di afflittività, e ha escluso l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente. Ha inoltre precisato che nessuna censura era stata sollevata in ordine al reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.
Quanto alla frode nelle pubbliche forniture, la Corte ha condiviso l’interpretazione del Tribunale, fondata sui precedenti di legittimità secondo cui il reato di cui all’art. 356 cod. pen. non è configurabile a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico, poiché in tale schema negoziale la prestazione è resa agli utenti e non direttamente all’ente contraente. Il criterio discretivo è il destinatario del servizio, a prescindere dall’entità del contributo pubblico: nella concessione, il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, sicché l’inadempimento rileva solo in sede civile. Il giudizio espresso dal collegio della cautela sull’assenza di “malafede contrattuale” è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità.
Con riguardo alla truffa aggravata, la Corte ha ritenuto corretta in astratto la contestazione ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., includendo le compensazioni finanziarie tra le erogazioni pubbliche. Tuttavia, il controllo demandato al giudice di legittimità è limitato all’adeguatezza dell’apparato argomentativo, che nella specie è risultato articolato ed esente da vizi logici. La valutazione del contenuto del contratto e delle clausole rilevanti, così come la considerazione dell’assenza di consulenza tecnica sulle avarie, costituiscono giudizi di merito non sindacabili in cassazione. Parimenti insindacabile è la ricostruzione in ordine all’elemento soggettivo, fondata sulla finalità di evitare le penali contrattuali anziché di percepire indebitamente le sovvenzioni.
Quanto al secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari per i delitti di corruzione, la Corte ha ribadito che la valutazione in concreto della sussistenza delle stesse è primaria ed esclusiva del giudice della cautela. La motivazione dell’ordinanza impugnata è risultata articolata e non manifestamente illogica, avendo valorizzato il tempo trascorso tra i fatti e la misura, l’intervenuto recesso dalle mansioni di persona designata a terra e la documentata interruzione del rapporto di collaborazione con la società di navigazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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