Termine per impugnare dell’imputato assente e decorrenza dal deposito della sentenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 5771 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che, in ossequio al principio di unicità dell’impugnazione, al momento della presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull’impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati. In tema di termini per impugnare, all’imputato dichiarato assente spetta l’ulteriore termine di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che si aggiunge a quello ordinario. La mancata considerazione di tale termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, integra una violazione del diritto di difesa, che travolge la sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da uno degli imputati, ritenendo che il termine per impugnare fosse decorso. Il medesimo imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito applicato l’ulteriore termine di quindici giorni previsto per l’imputato dichiarato assente. Gli altri due imputati avevano proposto distinti ricorsi, censurando la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e alla configurabilità del concorso nel medesimo reato, nonché deducendo la nullità della sentenza per violazione del divieto di ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato dichiarato assente. Ha osservato che la sentenza di primo grado era stata deliberata il 22 giugno 2023, con termine per il deposito di novanta giorni, scaduto il 20 settembre. Da tale data, l’imputato aveva sessanta giorni — quarantacinque ordinari, cui si aggiungono i quindici giorni dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo l’imputato assente — per proporre appello, termine che scadeva il 20 novembre 2023. L’appello era stato depositato il 17 novembre 2023 ed era pertanto tempestivo.

La Corte ha richiamato il principio, confermandolo, secondo cui il diritto di impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, sempre che non sia decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull’impugnazione proposta da altri soggetti legittimati, richiamando Sez. 1, n. 11600 del 2019 e Sez. 2, n. 19109 del 2011. Il mancato esame delle questioni proposte con l’appello dichiarato erroneamente inammissibile ha determinato una violazione del diritto di difesa, giustificando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente.

Quanto ai ricorsi degli altri due imputati, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Il primo motivo del ricorso di uno di essi è stato ritenuto inammissibile perché volto a censure fattuali, avendo la Corte di merito accertato che la società non aveva struttura organizzativa idonea al commercio di rottami e non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, e che le fatture erano state rinvenute presso la società destinataria per importi considerevoli. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica e insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato generico, essendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche legittimamente fondato sulla mancanza di elementi di segno positivo, in applicazione del principio richiamato in Sez. 3, n. 24128 del 2021.

Per l’ultimo ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente la configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ricordando che non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente la consapevolezza del profitto perseguito dai correi, in linea con Sez. 3, n. 35108 del 2024 e Sez. 3, n. 2842 del 2021. La censura relativa al ne bis in idem è stata ritenuta generica, attesa la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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