Inammissibile il ricorso per genericità della censura sulla particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 1219 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. senza indicare gli elementi posti a fondamento della doglianza, quando la motivazione della sentenza impugnata appaia logicamente corretta e la censura riproduca un motivo di appello già dichiarato inammissibile per genericità. La graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ove non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione sufficiente, come nel caso della doppia conforme.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche e condanna alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i due motivi. Quanto al primo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., i giudici di legittimità ne hanno rilevato la genericità per indeterminatezza: il motivo non indicava gli elementi alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata, inoltre, aveva già evidenziato il notevole ostacolo arrecato alla propria identificazione, mostrando una notevole ostinazione, circostanza che non consentiva di ritenere il fatto di particolare tenuità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato l’indirizzo consolidato per cui la graduazione della pena e la comparazione tra circostanze, quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, secondo cui la motivazione che giustifichi l’equivalenza ritenendola la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena è sufficiente.
La Corte ha infine valorizzato la sussistenza di una doppia conforme, potendosi leggere congiuntamente le due sentenze di merito come un unico complessivo corpo decisionale, ed ha ritenuto congruamente adempiuto l’onere argomentativo. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.