Appello depositato via PEC dopo il 1° gennaio 2025: inammissibile, vige il deposito solo telematico (Cass. pen. 1138/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 1138/2026 (udienza pubblica del 2 dicembre 2025, dep. 13 gennaio 2026, R.G.N. 25268/2025) — Presidente Emilia Anna Giordano, Relatore Roberta Licci
Il principio di diritto
Dal 1° gennaio 2025 l’atto di appello deve essere depositato esclusivamente in via telematica tramite il Portale deposito atti penali (artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.); il deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, al di fuori dei casi in cui è consentita la modalità analogica o ricorra un malfunzionamento certificato o attestato del sistema (art. 175-bis cod. proc. pen.), comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l’appello — avverso una condanna per maltrattamenti — perché depositato via PEC anziché tramite il Portale, in violazione dell’obbligo di deposito esclusivamente telematico. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che il deposito telematico era stato reso impossibile dalla mancata “autorizzazione” del procedimento sul Portale, deducendo la violazione del diritto di difesa e prospettando una questione di legittimità costituzionale della disciplina.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ribadisce che, per gli atti di appello successivi al 1° gennaio 2025, vige l’obbligo di deposito telematico esclusivo tramite il Portale (artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.); il deposito via PEC resta ammesso solo per gli atti per i quali è consentita la modalità analogica (art. 87-bis d.lgs. 150/2022) o in caso di malfunzionamento del sistema (art. 175-bis cod. proc. pen.). Fuori da questi casi, il deposito PEC è irrituale e determina inammissibilità.
Quanto all’impedimento “oggettivo” dedotto (mancata autorizzazione del procedimento sul Portale), la Corte osserva che la circostanza è rimasta non provata e che, comunque, l’impossibilità di deposito telematico non legittima automaticamente il deposito con modalità non consentite: può semmai integrare una causa di forza maggiore che fonda una richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., il cui accoglimento presuppone la richiesta di parte e un onere della prova rigoroso (attestazione di cancelleria o altro fatto certo; Cass. Sez. 2, n. 17708/2022). La Corte d’appello, pur in assenza di allegazioni, aveva anche verificato d’ufficio l’assenza di malfunzionamenti. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sugli artt. 24 e 111 Cost., trovando il diritto di difesa piena tutela nei rimedi degli artt. 175 e 175-bis cod. proc. pen.
Implicazioni pratiche
Per il penalista: attenzione ferrea alle modalità di deposito delle impugnazioni. Dopo il 1° gennaio 2025 l’appello va depositato solo tramite il Portale; il ripiego sulla PEC, fuori dai casi tipizzati, costa l’inammissibilità. Se il deposito telematico è concretamente impossibile, non basta depositare comunque via PEC: occorre documentare rigorosamente l’impedimento e attivare la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., con attestazione di cancelleria o altro fatto certo. Il semplice difetto di “autorizzazione” del procedimento sul Portale, noto al solo difensore, va tempestivamente segnalato e provato.