Esclusione della particolare tenuità e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. n. 5536 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato dal giudice di merito con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie. La valutazione della tenuità dell’offesa è riservata al giudice di merito, e la mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Il ricorso per cassazione che si limiti a tale prospettazione è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, erronea applicazione e interpretazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata non si individuano i vizi prospettati dal ricorrente.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che essa sia stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie. La Corte ha richiamato il contenuto della motivazione della sentenza di merito, nella quale si evidenzia la particolare gravità della condotta complessivamente tenuta: la guida a velocità elevata, il mancato rispetto della segnaletica stradale, il taglio della strada alla vettura dei militari, l’atteggiamento non collaborativo e i segni di alterazione da consumo di alcol. Inoltre, la stessa notte il soggetto evadeva dagli arresti domiciliari sostanzialmente due volte.
La Corte ha inoltre ricordato che esula dai suoi poteri la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone. La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non può integrare il vizio di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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