Confisca del denaro nel patteggiamento per droga impone motivazione specifica (Cass. pen. Sez. IV n. 20962 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca del denaro non inclusa nell’accordo è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non nei soli limiti tassativi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Il giudice che dispone la confisca di somme di denaro in relazione a plurime cessioni di stupefacente deve dar conto, con motivazione anche minima, del titolo giuridico che la sorregge, scegliendo tra confisca del profitto ex art. 240 cod. pen., confisca obbligatoria per equivalente ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. È inammissibile, invece, il motivo che denunci l’erronea qualificazione giuridica del fatto senza indicare gli elementi che la rendano palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Il Fatto
Il G.U.P. del Tribunale di Varese, su richiesta delle parti, applica la pena a tre imputati per svariate cessioni di cocaina, hashish e marijuana, ritenute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione dei reati. Il giudice dispone anche la confisca del denaro in sequestro, con distruzione del resto.
Due imputati ricorrono deducendo l’erronea qualificazione dei fatti, che a loro avviso dovrebbero rientrare nella meno grave ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e l’illegalità della confisca del danaro per difetto di pertinenzialità rispetto al reato. Il terzo ricorrente propone la sola doglianza sulla qualificazione giuridica. Il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo comune sulla qualificazione del fatto. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 62, legge n. 103/2017, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ammette il ricorso contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La censura, pur formalmente consentita, è però inammissibile perché resta una formula vuota: non indica gli elementi di fatto che giustificherebbero il diverso inquadramento, né argomenta l’eccentricità della qualificazione ritenuta in sentenza. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’erroneità meramente enunciata scherma una richiesta di proscioglimento parimenti immotivata (Sez. VI n. 2721 del 2018; Sez. VI n. 3108 del 2018; Sez. I n. 15553 del 2018; Sez. IV n. 13749 del 2022): l’impugnazione è ammessa solo per errore manifesto, evincibile con immediatezza dal capo di imputazione.
Nel caso concreto i fatti descritti nel capo di imputazione corrispondono alle fattispecie contestate, che le parti hanno liberamente riconosciuto nell’accordo ratificato dal giudice. Per i quantitativi ceduti e la serialità dell’agire, osserva la Corte, è arduo ricondurre i fatti all’ipotesi attenuata (Sez. Un. n. 51063 del 2018).
Fondato è invece il motivo sulla confisca del denaro. Poiché la misura di sicurezza non è stata oggetto dell’accordo, essa è ricorribile per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 2019; Sez. VI n. 2762 del 2023). La Corte rileva che manca una motivazione, anche minima, sulla confisca: il giudice avrebbe dovuto indicare a quale titolo la somma è confiscabile tra la confisca del profitto, quella obbligatoria per equivalente e quella allargata.
Pertanto la sentenza è annullata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo giudizio sul punto; nel resto i ricorsi sono inammissibili. Il ricorso del terzo imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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