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Rifiuto di accertamenti tossicologici e concorso con guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 5533 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada costituisce distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, atteso che il rinvio riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Non è configurabile concorso apparente di norme ai sensi dell’art. 15 cod. pen., vertendosi in fattispecie che tutelano beni giuridici diversi e non poste in rapporto di specialità. In tema di particolare tenuità del fatto, il requisito negativo dell’abitualità della condotta ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, dovendosi altresì escludere la tenuità in presenza di concrete conseguenze dannose e di una condotta gravemente offensiva. Il ricorso per cassazione che reiteri censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale di Asti per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, commessi in Sommariva del Bosco il 19/12/2020, vedeva confermata la pronuncia dalla Corte di Appello di Torino. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’esclusione del concorso formale eterogeneo tra i due reati e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha preliminarmente rilevato come il ricorso sia stato proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto le censure, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, reiteravano profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale, prospettando deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello che, nel diniego della particolare tenuità del fatto, aveva valorizzato la complessiva condotta dell’imputato, il quale, dopo essere stato condotto al Pronto Soccorso, si era arbitrariamente allontanato rifiutando i prelievi ematici e urinari, manifestando altresì un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso il personale sanitario. Tale comportamento, unitamente al precedente penale del 2019 per danneggiamento, atti persecutori e lesioni personali, era stato ritenuto ostativo all’applicazione dell’istituto, in linea con l’orientamento secondo cui il requisito negativo dell’abitualità ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole (richiamate Sez. 1, n. 9858 del 2024, Rv. 286154 e Sez. Un. n. 13681 del 2016, Tushaj, Rv. 266590). I giudici avevano inoltre evidenziato che il fatto non sarebbe comunque stato di particolare tenuità, considerate le concrete conseguenze prodotte: il disagio alla circolazione stradale e la necessità di un intervento articolato degli operanti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che sussista un’ipotesi di concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada e quella di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Il rinvio operato dalla prima disposizione al comma 7 dell’art. 186 riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, mentre le due fattispecie incriminatrici tutelano beni giuridici diversi: l’una punisce la condotta di chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti tossicologici finalizzati ad accertare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altra fa riferimento all’accertamento della guida in stato di ebbrezza, ossia un fatto del tutto diverso. Non ricorrono pertanto i presupposti della specialità di cui all’art. 15 cod. pen..

In relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha infine ricordato che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre risulta insindacabile la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo (richiamate Sez. 2, n. 36104 del 2017; Sez. 4, n. 27959 del 2013; Sez. 4, n. 21294 del 2013). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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