Rinuncia all’udienza e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 7762 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente in cassazione rinuncia all’udienza e, contestualmente, manifesta la volontà di rendere definitiva la sentenza impugnata integra rinuncia all’impugnazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dovendosi interpretare inequivocamente la volontà del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., che, in ragione dell’intervenuta rinuncia, può essere modulata in misura minima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27/03/2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4 e 5, cod. pen., per avere sottratto, in concorso con altri due imputati che avevano distratto l’attenzione del personale e di un commensale, una macchina fotografica di rilevante valore lasciata momentaneamente sopra un tavolo all’esterno dell’esercizio commerciale. I giudici di merito avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa, negando però il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione di una prognosi negativa sulla futura astensione del prevenuto da ulteriori condotte criminose.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio, lamentando una motivazione apparente e contraddittoria, atteso che era stata riconosciuta la sostanziale occasionalità del delitto, l’assenza di precedenti penali e l’immediata confessione in sede di convalida. Nelle more della trattazione, il ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria una dichiarazione personale, resa presso il comando della Casa Circondariale ove era recluso, con cui dichiarava di rinunciare all’udienza fissata davanti al giudice di legittimità, accompagnata da una manifestazione di interesse a rendere definitiva la sentenza di appello impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione giuridica della dichiarazione depositata dal ricorrente. Il dato testuale — la rinuncia all’udienza unita alla volontà di rendere definitiva la sentenza di appello — viene letto in modo unitario e inequivoco: non si tratta di una mera rinuncia alla partecipazione all’udienza, ma di una vera e propria rinuncia all’impugnazione. Ne deriva la sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il ricorso, che deve intendersi rinunciato.
Il percorso argomentativo poggia sulla valorizzazione della volontà effettiva del ricorrente, desunta dal tenore complessivo dell’atto. La Corte non si limita alla formula letterale della rinuncia all’udienza, ma la coordina con la dichiarata intenzione di rendere definitiva la decisione di merito. È questa combinazione a fondare la qualificazione della fattispecie come rinuncia all’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione si fonda sull’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità il ricorso quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione. La Corte applica coerentemente la norma, qualificando la condotta processuale del ricorrente come rinuncia e traendone le dovute conseguenze processuali.
Le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, risultano pertanto condivise. Non si procede invece all’esame dei motivi di merito relativi alla sospensione condizionale, poiché l’inammissibilità per rinuncia assorbe ogni ulteriore valutazione.
Sul piano delle conseguenze, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte sottolinea che, in ragione dell’intervenuta rinuncia, la sanzione può essere modulata in misura minima, fissata in euro 500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso