Misure cautelari, irrilevante la correlazione con il capo di incolpazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37218 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, nella fase investigativa l’addebito si presenta fisiologicamente fluido e il parametro di riferimento per la difesa è costituito esclusivamente dalle risultanze investigative poste a fondamento della misura, non dalla descrizione del fatto contenuta in un determinato capo di incolpazione. La richiesta di rinvio a giudizio esige, ai sensi dell’art. 417 cod. proc. pen., l’enunciazione dell’addebito in forma chiara e precisa, mentre l’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. richiede per le ordinanze applicative di misure cautelari la sola descrizione sommaria del fatto: ne deriva che l’imputazione si cristallizza solo al momento dell’esercizio dell’azione penale. È quindi inammissibile, per genericità, il ricorso che censuri la sola valutazione di un elemento indiziante e ometta ogni critica alle ulteriori risultanze investigative illustrate nell’ordinanza.
Il Fatto
Nei confronti del ricorrente è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e ceduto, in concorso con il fratello, sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish in quantitativi superiori a tre chilogrammi per ciascuna, parte rinvenute in occasione di una perquisizione domiciliare e parte desunte dalla documentazione sequestrata.
Il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza, confermando la misura. La difesa deduce che il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente un messaggio telefonico vocale risalente a tre mesi prima del rinvenimento, non riferibile agli specifici reati contestati, e nega la gravità indiziaria per assenza di elementi sulla frequenza abituale dell’abitazione del fratello, luogo del rinvenimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La difesa censura la valutazione del messaggio vocale “autoindiziante” ma omette del tutto le ulteriori risultanze investigative illustrate nell’ordinanza impugnata: la reiterata indicazione del ricorrente nella contabilità dell’attività di spaccio, senza che risultino altri soggetti con il medesimo prenome; la riferibilità della documentazione ad attività risalente all’agosto precedente; gli esiti del monitoraggio del dispositivo gps e dei tabulati del traffico; le numerose fotografie archiviate sull’apparecchio, che ne attestavano l’abituale presenza presso l’abitazione del fratello; i messaggi tra i due, in particolare quello contenente istruzioni dettagliate sull’occultamento della droga e del denaro.
Il Tribunale, replicando alle deduzioni difensive, ha inoltre rilevato con logica stringente la non decisività sia dell’assenza di intercettazioni significative — disposte dopo il rinvenimento, quando i soggetti erano già allertati — sia del mancato possesso di un mazzo di chiavi dell’abitazione, essendo più prudente, per chi operava sul terreno, non avere addosso elementi che potessero ricollegarlo al luogo adibito a deposito. A fronte di ciò il ricorso non oppone alcuna osservazione critica e si rivela perciò generico.
Quanto al dedotto difetto di correlazione tra gravi indizi e fatti oggetto di addebito, l’impugnazione è manifestamente infondata. Sul piano formale, l’incolpazione non è limitata alla condotta di novembre, ma attiene anche a quella precedente e concomitante con il messaggio inviato a terzi; sul piano sostanziale, si tratta di fatti omogenei, susseguitisi in un arco temporale breve, e non si è in presenza di una imputazione in senso proprio.
Versandosi ancora nella fase investigativa, l’addebito è fisiologicamente fluido: il dato di riferimento per la difesa, al di là della descrizione contenuta o meno in un determinato capo di incolpazione, è rappresentato esclusivamente dalle risultanze investigative poste a fondamento della misura. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 25995 del 22/07/2020 e Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, che dà risalto alla diversità tra l’art. 417 cod. proc. pen. e l’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
L’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Nota della Redazione
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