Società di noleggio: il difetto di legittimazione va fatto valere con l’opposizione al verbale (Cass. civ. Sez. III n. 4031 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio di veicoli senza conducente, derivante dall’inapplicabilità dell’art. 196 c.d.s., deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedirne la definitività, e non già con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La notificazione del verbale non integra un presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma costituisce fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione alla riscossione.
Il Fatto
Una società di noleggio veicoli senza conducente, incorporata per fusione, proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo. La società eccepiva, da un lato, la mancata notifica di alcuni verbali di contestazione e, dall’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo già comunicato agli enti accertatori le generalità dei locatari, reali obbligati al pagamento. Sia il Giudice di pace sia il Tribunale rigettavano l’opposizione, confermando la cartella. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, la società ricorrente reiterava le censure già sollevate nei gradi di merito, sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo nei propri confronti e l’insussistenza di un onere di impugnare i verbali presupposti alla cartella. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., essendo sottesa una questione di diritto già risolta da un consolidato orientamento, ribadito anche a seguito di udienza pubblica con Cass. n. 32921/2022.
La S.C. ha richiamato il principio per cui il difetto di legittimazione passiva della società di noleggio deve essere dedotto sin dalla notificazione dei verbali, mediante l’opposizione prevista dal codice della strada, e non in sede di opposizione all’esecuzione. La notificazione del verbale, infatti, non attiene all’esistenza del titolo esecutivo ma rappresenta il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria: l’omessa notificazione impedisce il completamento della fattispecie sostanziale, ma non incide sulla validità formale del titolo.
La Corte ha infine escluso la rilevanza della sopravvenienza normativa invocata dalla ricorrente, ossia la modifica dell’art. 196 c.d.s. ad opera del d.l. n. 121/2021, convertito con legge n. 156/2021. In materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole, sicché la fattispecie va valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui sorgeva l’onere di opposizione ai verbali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore del solo controricorrente che aveva svolto difese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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