Inammissibile il ricorso contro l’ordinanza di trasmissione per conversione dell’impugnazione (Cass. pen. Sez. IV n. 16226 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualifica l’impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone la trasmissione degli atti alla Suprema Corte non è autonomamente impugnabile, non essendo prevista da alcuna disposizione tale forma di gravame. L’atto di trasmissione non resta tuttavia insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell’ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza. Il giudice ricevente non è vincolato dalla qualificazione operata dal trasmittente e conserva il potere di compiere un’autonoma verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di gravame originariamente proposto.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna applicava, in sostituzione della pena principale, la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La Corte d’appello di Bologna, adita dall’imputata, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, richiamando l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della natura sostitutiva della pena applicata. Il giudice di secondo grado qualificava il gravame come ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha natura di mero atto di trasmissione, funzionale alla prosecuzione del processo dinanzi al giudice ritenuto competente, non avendo adottato una decisione definitiva sui diritti delle parti. Da ciò è conseguita la natura non decisoria dell’ordinanza e la sua non impugnabilità autonoma.
La non impugnabilità è stata fondata su molteplici argomenti. In primo luogo, il principio di tassatività delle impugnazioni impone che l’impugnabilità dei provvedimenti e il relativo mezzo siano stabiliti dalla legge, e nessuna disposizione prevede l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di trasmissione. In secondo luogo, è stato escluso l’interesse all’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., attesa la mancanza di carattere decisorio del provvedimento.
La Corte ha inoltre precisato che l’ordinanza di trasmissione non può vincolare la Suprema Corte alla qualificazione dell’impugnazione quale ricorso per cassazione anziché appello. Tale qualificazione potrà essere effettuata dalla Corte di cassazione nell’ambito del procedimento avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza e non in un sub-procedimento illegittimamente promosso avverso un atto privo di lesività. In tal senso è stata data continuità al principio secondo cui non è prevista alcuna forma di impugnazione contro il provvedimento di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., richiamando i precedenti di Sez. 3, n. 32047 del 2025 e Sez. 3, n. 1205 del 1997.
La non impugnabilità autonoma non lascia la parte priva di tutela, poiché l’atto di trasmissione è sempre soggetto al controllo nell’ulteriore corso del procedimento. Spetta alla Corte di cassazione compiere un’autonoma e piena verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di gravame originariamente proposto, senza essere vincolata dall’ordinanza del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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