TOSAP e viadotti autostradali sul soprassuolo comunale (Cass. civ. Sez. Trib. n. 3633 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, l’occupazione del soprassuolo sovrastante una strada comunale o provinciale, realizzata mediante la costruzione di un viadotto autostradale, integra il presupposto impositivo di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993, sia che si tratti di spazi sottostanti, sia che si tratti di spazi sovrastanti il suolo pubblico. La mancata adozione del decreto di esproprio non determina il trasferimento della proprietà della strada sottostante allo Stato, che resta di titolarità dell’ente territoriale, salva la proprietà del manufatto. Il concessionario autostradale è soggetto passivo del tributo, non assumendo rilievo la destinazione pubblicistica dell’opera, né la sua appartenenza al demanio statale, e non spettandogli l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, che postula che l’occupazione sia ascrivibile direttamente al soggetto esente.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale impugnava l’avviso di accertamento per la TOSAP relativa all’anno 2014, emesso dal Comune per l’occupazione di mq 1.250 di soprassuolo, in corrispondenza di un viadotto autostradale sovrastante due strade comunali. La contribuente sosteneva che l’area fosse stata sottratta all’uso pubblico per volontà dello Stato, che la proprietà del sedime fosse stata acquistata per effetto di un provvedimento ablatorio e che, comunque, l’opera, appartenente al demanio statale, fosse esente da tributo.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte confermava la decisione, ritenendo sussistente il presupposto impositivo in capo al concessionario. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in applicazione della preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.

Nel merito, la Corte ha escluso che la realizzazione dell’autostrada sul soprassuolo delle strade comunali abbia determinato ipso iure la perdita della demanialità comunale delle strade sottostanti. La proprietà della strada su cui insiste il viadotto resta dell’ente territoriale in assenza di un atto di trasferimento, mentre è di proprietà statale solo il manufatto, senza che possa configurarsi un’accessione invertita a favore dello Stato, non contemplata dalla legge.

Quanto all’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, la Corte ha ribadito che essa postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente. Il concessionario autostradale agisce in piena autonomia, perseguendo il profitto tipico dell’attività d’impresa, e non quale longa manus dello Stato, sicché l’occupazione è a lui imputabile, a nulla rilevando la proprietà pubblica dell’opera e la sua strumentalità alla realizzazione di un pubblico interesse.

La Corte ha infine disatteso la censura relativa all’onere probatorio, chiarendo che la distinzione tra motivazione dell’avviso e prova della pretesa impositiva è netta, e che l’accertamento, indicando superficie, tariffa e importi, era adeguatamente motivato. Ha inoltre confermato la legittimità della liquidazione a metro quadrato, discendendo dall’art. 42, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 507/1993 la necessità di rapportare la tassa all’estensione effettiva dell’occupazione. Ha conseguentemente applicato le sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per la manifesta infondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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