Rifiuto all’alcoltest: nessun obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. pen. n. 8155 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il rifiuto integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, reato istantaneo che si consuma nel momento in cui viene opposto, ponendosi in un momento logicamente antecedente rispetto all’atto di rilevazione del tasso alcolemico. L’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. postula, quindi, la riscontrata volontà dell’interessato di sottoporsi all’accertamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Lagonegro condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La Corte di appello di Potenza confermava la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per omesso avviso scritto ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ex art. 356 cod. proc. pen., con il secondo, l’omessa pronuncia su un motivo di appello concernente la valutazione delle prove, e con il terzo, la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte, dando continuità a un consolidato orientamento, afferma che l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore per l’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto. La presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia svolto nel rispetto dei diritti della persona. Nel momento in cui il soggetto oppone il rifiuto, il reato è già integrato e non vi è più alcun atto da compiere per il quale debba essere dato l’avviso.
La locuzione “nel procedere al compimento degli atti” di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. indica che ci si accinge a compiere l’atto di rilevazione del tasso alcolemico a mezzo etilometro solo se l’interessato vi abbia acconsentito. Il rifiuto si pone, quindi, in un momento antecedente, rendendo non dovuto l’avviso. Nel caso di specie, a fronte del rifiuto opposto, alcun avviso era dovuto.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama il principio per cui non è censurabile in sede di legittimità il provvedimento che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. I giudici di merito, in una situazione di doppia conforme, hanno ritenuto dirimenti i chiari indici sintomatici dell’ebbrezza rilevati dagli agenti, come la guida a zig zag, l’eccessiva loquacità e l’andatura instabile, indicando sufficientemente l’iter logico-giuridico seguito.
Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ricorda che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello la facoltà di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena. Tale potere officioso è un’eccezionale deroga al principio devolutivo e il suo mancato esercizio non configura un vizio deducibile in cassazione. Nel caso di specie, la richiesta di applicazione del beneficio era stata formulata in modo apodittico, senza indicare elementi di fatto idonei a giustificarne l’accoglimento.
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Nota della Redazione
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