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Colpa per violazione di regola cautelare elastica e giudizio controfattuale (Cass. pen. n. 11114 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare elastica, quale quella prevista dall’art. 141 cod. strada, non è sufficiente un generico richiamo alla regola violata, ma è necessario procedere a una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete del caso, al fine di verificare l’effettiva efficienza causale della condotta asseritamente antidoverosa. In tema di nesso di causalità, l’accertamento nei casi di condotta omissiva richiede in primo luogo una ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico, potendosi procedere al successivo giudizio controfattuale solo laddove tale preliminare verifica abbia un esito positivo. In mancanza di una ricostruzione certa di questi presupposti, non è possibile fondare la responsabilità su un mero giudizio controfattuale ipotetico.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata proponeva appello avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 81, comma 1, 590, commi 1 e 5, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di merito, pur riconoscendo il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo, aveva escluso la colpa sul presupposto della mancata percezione dei pedoni, i quali erano sbucati improvvisamente da una fila di motorini parcheggiati, attraversando al di fuori delle strisce pedonali. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ed erronea valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo che proprio la mancata percezione delle persone offese, ben visibili mentre attraversavano la carreggiata, integrasse la violazione dell’art. 141, comma 2, cod. strada.

In data 29 ottobre 2025, la Corte di Appello di Napoli, rilevata l’inammissibilità dell’appello in relazione al reato di lesioni colpose lievi, trattandosi di fattispecie rientrante nella competenza del Giudice di Pace, disponeva la conversione dell’impugnazione in ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 36 d.Lgs. 274/2000, in applicazione del principio della prevalenza della voluntas impugnationis, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, richiamando i principi espressi da Sez. 6 n. 8700 del 2013 e Sez. U. n. 8825 del 2016.

Nel merito, la Corte ha chiarito che, nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare elastica come quella dell’art. 141 cod. strada, non è sufficiente un generico richiamo alla regola violata, ma occorre una valutazione ex ante delle circostanze concrete per verificare l’effettiva efficienza causale della condotta, come affermato da Sez. 4 n. 40050 del 2018. Nel caso di specie, l’istruttoria dibattimentale non aveva fornito la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesse effettivamente visto i pedoni nell’atto di attraversare, essendo emerso che questi erano sbucati improvvisamente da una fila di motorini parcheggiati, divenendo visibili solo nel momento in cui già occupavano la carreggiata.

La Corte ha inoltre precisato che, in tema di nesso di causalità, l’accertamento nei casi di condotta omissiva richiede una preliminare ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico, potendosi procedere al giudizio controfattuale solo all’esito positivo di tale verifica, come stabilito da Sez. 4 n. 36942 del 2024. In mancanza di una ricostruzione certa dei presupposti, correttamente il giudice di merito ha escluso la possibilità di fondare la responsabilità su un mero giudizio controfattuale ipotetico, non potendosi individuare un comportamento alternativo idoneo ad evitare l’evento in assenza dell’avvistamento dei pedoni o dell’omissione colposa di tale avvistamento.

La motivazione del Tribunale è risultata pertanto logica, congrua e corretta in punto di diritto, immune da vizi di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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