Guida senza patente e particolare tenuità: orientamento di legittimità (Cass. pen. n. 5576 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, essendo tale potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sulla completezza del compendio probatorio, coronario necessario della indisponibilità dell’azione penale. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la declaratoria di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada e concesso la sospensione condizionale della pena. La difesa articolava due motivi di doglianza.
Con il primo motivo lamentava l’inosservanza delle norme processuali con riferimento all’art. 507 cod. proc. pen., sostenendo che il primo giudice avesse esercitato il potere di integrazione probatoria in modo non conforme alla disposizione normativa. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. In riferimento al primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. 2, n. 34868 del 2019 e Sez. 6, n. 25770 del 2019, secondo cui il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio.
La Corte ha precisato che tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che garantiscono il contraddittorio nella formazione della prova ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente richiamato Sez. U, n. 41281 del 2006, evidenziando che era stata avanzata una precisa richiesta dal P.M., reputata assolutamente necessaria ai fini del decidere.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, come affermato da Sez. 4, n. 28657 del 2024. Inoltre, la Corte di merito aveva offerto sufficiente motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l’assenza di positivi elementi di valutazione, in conformità con Sez. 1, n. 39566 del 2017.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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