Reato di fuga: sosta momentanea senza assistenza alla vittima (Cass. pen. Sez. VII n. 10895 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di fuga di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada la condotta di chi, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo, senza interessarsi delle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell’incidente, neppure ai fini della propria identificazione. Per la consumazione del reato è sufficiente che l’incidente sia riconducibile al comportamento dell’agente e sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario un effettivo danno alle persone. Il delitto di fuga e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 cod. strada, configurano fattispecie autonome con diversa oggettività giuridica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada per essersi allontanato dopo un sinistro. La Corte d’appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l’imputato, dopo una sosta momentanea, si era allontanato dal luogo dell’incidente prima che la persona offesa scendesse dal veicolo. La sua identificazione era stata possibile solo grazie alla testimonianza di alcuni presenti che avevano annotato la targa. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sostenendo di aver effettuato una sosta momentanea sul luogo del sinistro, allontanandosi solo dopo aver constatato che la persona offesa non aveva riportato ferite, per poi fare ritorno pochi minuti dopo consentendo la propria identificazione.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto mera riproposizione di una censura già vagliata dai giudici di merito. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui risponde del reato di fuga il soggetto che effettui solo una sosta momentanea senza interessarsi delle condizioni della vittima né contribuire alla ricostruzione dell’incidente, citando i precedenti Sez. 4, n. 28785 del 2023 e Sez. 4, n. 42308 del 2017. Ha inoltre precisato che per la consumazione del reato è sufficiente un incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi un effettivo danno alle persone.
La Corte ha altresì ribadito l’autonomia tra il reato di fuga e quello di mancata prestazione dell’assistenza, richiamando Sez. 4, n. 3381 del 2023 e Sez. 4, n. 3783 del 2014.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi, essendo sufficiente una motivazione congrua e non contraddittoria. Nella specie erano stati valorizzati l’assenza di elementi positivi, la biografia penale e la gravità della condotta anche successiva al fatto.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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