Rottamazione quater, estinzione del processo anche per il coobbligato non aderente (Cass. civ., Sez. Un., n. 5889 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio. L’estinzione del giudizio così dichiarata comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. La procedura di definizione agevolata può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., proposta dai fideiussori di una società inadempiente avverso le cartelle di pagamento notificate per il recupero coattivo del credito vantato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996. Il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato l’opposizione, e la Corte d’Appello di Bari aveva confermato tale decisione, ritenendo legittima la riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, in quanto surrogatorio e di natura pubblicistica.

Avverso la sentenza d’appello i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, uno dei ricorrenti ha presentato domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater. La Terza Sezione civile, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite tre questioni di massima di particolare importanza, relative agli effetti processuali dell’adesione alla definizione agevolata, alla sua estensibilità ai crediti non tributari e alla posizione del coobbligato solidale non aderente.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite prendono atto dell’intervento del legislatore del 2025, che, con l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, ha dettato una norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, chiarendo che l’estinzione del giudizio si realizza con il versamento della prima o unica rata, e non con l’integrale pagamento del piano di rateizzazione. La Corte valuta la genuinità dell’autoqualificazione come norma di interpretazione autentica, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, rilevando che l’intervento non introduce istituti nuovi ma recepisce una delle opzioni ermeneutiche già delineatesi nella giurisprudenza di legittimità, rispondendo a imperative ragioni di interesse generale volte a deflazionare il contenzioso, anche in attuazione degli impegni assunti con il PNRR.

Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che la procedura di rottamazione quater è esperibile anche per i crediti di natura non tributaria. Il dato letterale dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197/2022, che fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione, e la natura tassativa delle esclusioni di cui al comma 246, non incentrate sulla natura tributaria o meno del credito, depongono per l’ammissibilità della definizione. Nel caso di specie, la natura pubblicistica del credito restitutorio derivante dall’escussione della garanzia pubblica risulta rafforzata dall’art. 8-bis del d.l. n. 3/2015, che ne ha sancito il privilegio e la riscossione mediante ruolo.

In ordine alla terza questione, la Corte ritiene che la lacuna normativa sulla posizione del coobbligato non aderente possa essere colmata coordinandola con i principi generali in tema di obbligazione solidale. L’unicità causale del rapporto debitorio e l’identità della prestazione comportano che la definizione da parte di un coobbligato produca effetto liberatorio anche nei confronti degli altri, ex art. 1301 cod. civ. La finalità deflattiva della procedura sarebbe altrimenti frustrata, e la conclusione è avvalorata da precedenti in materia di sanatorie fiscali e dall’estensione espressa degli effetti al coobbligato non aderente già prevista in altre procedure di definizione agevolata.

La Corte, pertanto, dichiara l’estinzione del processo nei confronti di entrambi i ricorrenti, essendo pacifico che il debito dedotto in giudizio è stato ammesso alla definizione agevolata con regolare pagamento della prima rata. Esclude la soccombenza virtuale e compensa integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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