Inammissibili motivi nuovi e doglianze generiche in Cassazione (Cass. pen. n. 28186 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca, per la prima volta in sede di legittimità, questioni non oggetto di motivi di appello, configurandosi “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato il punto della decisione intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado. È altresì inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando la Corte di merito abbia adeguatamente motivato il diniego basandosi sull’assenza di elementi positivi e sui precedenti penali del prevenuto. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per le violazioni di cui all’art. 116 cod. strada e all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesse in data 3 ottobre 2020. Con il ricorso per cassazione, il prevenuto articolava due distinti motivi di doglianza. Con il primo motivo, egli eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla definitività della pregressa violazione richiesta per la configurabilità del reato di cui all’art. 116 cod. strada. Con il secondo motivo, invece, contestava la decisione della Corte di merito di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso dichiarandoli entrambi inammissibili. Con riguardo al primo motivo, ha rilevato che la questione relativa alla definitività della pregressa violazione non era mai stata oggetto di gravame nei precedenti gradi di giudizio. Tale circostanza ha reso la doglianza inammissibile, in quanto la sua deduzione per la prima volta in sede di legittimità avrebbe determinato un inevitabile difetto di motivazione, essendo il punto stato intenzionalmente sottratto all’esame del giudice d’appello.
La Suprema Corte ha ribadito, sul punto, il principio di diritto secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello. A sostegno di tale assunto, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando numerosi precedenti di legittimità conformi. La Corte ha quindi sottolineato il rischio che l’annullamento del provvedimento impugnato su un punto non devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado vanificherebbe la struttura stessa del giudizio di impugnazione.
Anche il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile perché generico e meramente ripropositivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. La Corte ha evidenziato che la motivazione addotta dal giudice di merito, basata sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo e sui precedenti penali del prevenuto, risulta aderente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche, infatti, può essere legittimamente fondato anche esclusivamente su tali considerazioni.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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