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Guida senza patente e particolare tenuità: il requisito della non abitualità (Cass. pen. n. 10911 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. La valutazione sulla tenuità richiede una verifica complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., e non è contraddetta dalla concessione delle attenuanti generiche o dalla diminuente per vizio parziale di mente. La mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, ossia la recidiva nel biennio nella guida senza patente. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., lamentando l’omessa valutazione complessiva degli elementi a favore della ricorrente. Con il secondo motivo si censura, invece, la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53, comma 2, legge n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito e privo di una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte chiarisce che il giudice di merito ha correttamente valorizzato la reiterazione della condotta, che esclude il carattere occasionale del fatto. Costituisce principio consolidato quello per cui la causa di non punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il requisito della non abitualità, posto che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio.

La Corte esclude inoltre ogni contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e la concessione delle attenuanti generiche o della diminuente per vizio parziale di mente. I criteri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli per le attenuanti generiche riguardano prevalentemente profili soggettivi. Il riconoscimento del vizio di mente non implica che la condotta debba essere qualificata come occasionale, specie in un contesto di reiterazione.

In ordine alla mancata conversione della pena, la Corte ricorda che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da condursi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2022, il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, la prognosi negativa circa la capacità di adempiere all’obbligo pecuniario trae fondamento dalle condanne riportate dopo la concessione della sospensione condizionale, sintomatiche di una perdurante incapacità di conformare la propria condotta ai precetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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